Art. 2244 c.c. Recesso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

2. Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.