Art. 2243 c.c. Periodo di riposo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.(13)

Testo in vigore dal 27 febbraio 1969

Note di aggiornamento

Aggiornamento (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1969, n. 52), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2243 del Codice civile, limitatamente all’inciso ”dopo un anno di ininterrotto servizio“.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.