Art. 2185 c.c. Rinvio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.