Art. 2186 c.c. Nozione e norme applicabili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
2. In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
3. Si osservano inoltre le disposizioni dell’art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.