Art. 2186 c.c. Nozione e norme applicabili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

2. In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

3. Si osservano inoltre le disposizioni dell’art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.