Art. 2184 c.c. Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.