Art. 2184 c.c. Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.