Art. 2167 c.c. Obblighi del colono
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.
2. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.