Art. 2167 c.c. Obblighi del colono

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.

2. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.