Art. 2165 c.c. Durata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinchè il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
2. Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.