Art. 2166 c.c. Obblighi del concedente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
1. Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it