Art. 2166 c.c. Obblighi del concedente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.