Art. 2164 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
2. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.