Art. 2139 c.c. Scambio di mano d’opera o di servizi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.