Art. 2139 c.c. Scambio di mano d’opera o di servizi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.
1. Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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