Art. 2137 c.c. Responsabilità dell’imprenditore agricolo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’imprenditore, anche se esercita l’impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l’esercizio dell’agricoltura.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.