Art. 1958 c.c. Effetti del mandato di credito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.

2. Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi, ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1958 c.c. chiude il capo sulla fideiussione disciplinando il mandato di credito, figura con cui un soggetto (mandante) incarica un altro (mandatario) di fare credito a un terzo, e il mandatario, accettando, si obbliga a eseguire l’incarico. La particolarità sta nel fatto che il mandatario fa credito in nome e per conto proprio: il rapporto di finanziamento intercorre tra mandatario e terzo, e il mandante non ne diventa parte.

La legge equipara il mandante a un fideiussore di debito futuro. La ratio è evidente: chi induce un altro a finanziare un terzo, nel proprio interesse o in quello del beneficiario, deve garantire l’operazione che ha sollecitato. La collocazione nel capo della fideiussione indica che la funzione prevalente del negozio è di garanzia, pur nascendo da un incarico. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma contiene due regole.

  • Effetto di garanzia (primo comma): quando il mandatario ha eseguito l’incarico concedendo credito al terzo, il mandante risponde come fideiussore di un debito futuro. Si applicano quindi, in quanto compatibili, le norme sulla fideiussione: accessorietà rispetto al credito concesso, solidarietà salvo patto contrario (art. 1944 c.c.), eccezioni opponibili (art. 1945 c.c.), regresso e surrogazione dopo il pagamento (artt. 1949-1950 c.c.), cause di liberazione (artt. 1955-1957 c.c.), necessità di un importo massimo per la garanzia di obbligazioni future (art. 1938 c.c.).
  • Regime dell’incarico (secondo comma): il mandatario che ha accettato non può rinunziare all’incarico, a differenza di quanto consente in generale l’art. 1727 c.c.; il mandante, invece, può revocarlo, ma deve risarcire il danno all’altra parte. La revoca opera per il futuro e non incide sul credito già concesso, per il quale la garanzia resta ferma.

Il contratto si perfeziona tra mandante e mandatario, senza la partecipazione del terzo beneficiario, ed è distinto e autonomo rispetto al finanziamento poi concluso dal mandatario con il terzo.

Profili applicativi

Il mandato di credito è raro nella sua forma pura, ma la sua disciplina torna utile nella qualificazione di figure prossime. Va distinto dalla fideiussione, perché il garante qui non si limita a garantire un credito altrui ma promuove la concessione del credito e obbliga il mandatario a erogarlo; dalla lettera di patronage, con cui il patrocinante non assume l’obbligo di eseguire la prestazione del debitore ma impegni di fare o di influenza sul patrocinato; dal mandato in rem propriam all’incasso, che ha funzione solutoria o di garanzia ma non comporta l’erogazione di credito al terzo. In concreto conta il contenuto dell’impegno: se il dichiarante assume personalmente il rimborso del debito del terzo, si è in presenza di una garanzia di tipo fideiussorio, anche senza l’uso del termine fideiussione.

Sul piano probatorio, chi agisce contro il mandante deve dimostrare il conferimento dell’incarico, la sua esecuzione e l’inadempimento del terzo. Il mandante, come ogni fideiussore di obbligazioni future, può opporre la liberazione se il mandatario ha fatto credito al terzo divenuto meno solvibile senza autorizzazione, e la revoca tempestiva limita l’esposizione ai crediti già erogati.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 17 maggio 1974, n. 1433: il mandato di credito non è negozio trilatero, perché si perfeziona tra mandante e mandatario ed è autonomo rispetto al mutuo concesso in esecuzione; l’equiparazione del mandante al fideiussore comporta l’applicazione analogica delle norme sulla fideiussione; il credito del mandatario verso il terzo e quello del mandante verso il mandatario non sono compensabili per difetto di reciprocità.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 dicembre 2019, n. 32026: configura fideiussione, e non lettera di patronage, l’impegno con cui il sottoscrittore assume personalmente il rimborso dei debiti del debitore principale, anche se condizionato; il patronnant si limita invece ad obblighi di fare o alla promessa del fatto del terzo.
  • Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2539: la lettera di patronage forte genera un’obbligazione negoziale di fare con finalità di garanzia, non riconducibile alla fideiussione; stabilire se la lettera contenga solo informazioni o assuma un impegno di garanzia è accertamento di merito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 1 maggio 2026, n. 12204: l’obbligazione del patronnant nella lettera forte è autonoma e priva di accessorietà; in caso di inadempimento il danno non coincide con il debito insoluto, e il creditore deve provare l’infruttuosa escussione del debitore principale.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 23 marzo 2017, n. 7444: nella fideiussione per obbligazione futura, disciplina cui rinvia l’art. 1958 c.c., l’onere del creditore di chiedere l’autorizzazione prima di fare credito al terzo in peggiorate condizioni non sussiste quando il garante è anche legale rappresentante del debitore.

Rapporti con altre norme

Il rinvio alla fideiussione di debito futuro richiama gli artt. 1936, 1938, 1944, 1945, 1949, 1950 e 1956 c.c. Per il rapporto tra mandante e mandatario valgono, in quanto compatibili, le norme sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.), con le deroghe del secondo comma rispetto agli artt. 1723 e 1727 c.c. in tema di revoca e rinunzia. L’operazione eseguita dal mandatario sarà di regola un mutuo (art. 1813 c.c.) o un’apertura di credito bancaria (art. 1842 c.c.). Figure affini sono la delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), la promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.), cui la giurisprudenza riconduce talune lettere di patronage, e lo star del credere del commissionario (art. 1736 c.c.).