Art. 1958 c.c. Effetti del mandato di credito
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
2. Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi, ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1958 c.c. chiude il capo sulla fideiussione disciplinando il mandato di credito, figura con cui un soggetto (mandante) incarica un altro (mandatario) di fare credito a un terzo, e il mandatario, accettando, si obbliga a eseguire l’incarico. La particolarità sta nel fatto che il mandatario fa credito in nome e per conto proprio: il rapporto di finanziamento intercorre tra mandatario e terzo, e il mandante non ne diventa parte.
La legge equipara il mandante a un fideiussore di debito futuro. La ratio è evidente: chi induce un altro a finanziare un terzo, nel proprio interesse o in quello del beneficiario, deve garantire l’operazione che ha sollecitato. La collocazione nel capo della fideiussione indica che la funzione prevalente del negozio è di garanzia, pur nascendo da un incarico. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma contiene due regole.
Il contratto si perfeziona tra mandante e mandatario, senza la partecipazione del terzo beneficiario, ed è distinto e autonomo rispetto al finanziamento poi concluso dal mandatario con il terzo.
Profili applicativi
Il mandato di credito è raro nella sua forma pura, ma la sua disciplina torna utile nella qualificazione di figure prossime. Va distinto dalla fideiussione, perché il garante qui non si limita a garantire un credito altrui ma promuove la concessione del credito e obbliga il mandatario a erogarlo; dalla lettera di patronage, con cui il patrocinante non assume l’obbligo di eseguire la prestazione del debitore ma impegni di fare o di influenza sul patrocinato; dal mandato in rem propriam all’incasso, che ha funzione solutoria o di garanzia ma non comporta l’erogazione di credito al terzo. In concreto conta il contenuto dell’impegno: se il dichiarante assume personalmente il rimborso del debito del terzo, si è in presenza di una garanzia di tipo fideiussorio, anche senza l’uso del termine fideiussione.
Sul piano probatorio, chi agisce contro il mandante deve dimostrare il conferimento dell’incarico, la sua esecuzione e l’inadempimento del terzo. Il mandante, come ogni fideiussore di obbligazioni future, può opporre la liberazione se il mandatario ha fatto credito al terzo divenuto meno solvibile senza autorizzazione, e la revoca tempestiva limita l’esposizione ai crediti già erogati.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il rinvio alla fideiussione di debito futuro richiama gli artt. 1936, 1938, 1944, 1945, 1949, 1950 e 1956 c.c. Per il rapporto tra mandante e mandatario valgono, in quanto compatibili, le norme sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.), con le deroghe del secondo comma rispetto agli artt. 1723 e 1727 c.c. in tema di revoca e rinunzia. L’operazione eseguita dal mandatario sarà di regola un mutuo (art. 1813 c.c.) o un’apertura di credito bancaria (art. 1842 c.c.). Figure affini sono la delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), la promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.), cui la giurisprudenza riconduce talune lettere di patronage, e lo star del credere del commissionario (art. 1736 c.c.).