Art. 1957 c.c. Scadenza dell’obbligazione principale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

2. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

3. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

4. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1957 c.c. chiude la disciplina della fideiussione dedicata ai rapporti tra fideiussore e creditore e regola la sorte della garanzia dopo la scadenza dell’obbligazione principale. La fideiussione è il contratto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.); la sua natura accessoria spiega perché la legge si preoccupi di evitare che il garante resti esposto senza limiti di tempo a causa dell’inerzia del creditore.

La norma pone a carico del creditore un onere di diligenza: se vuole conservare la garanzia, deve attivarsi tempestivamente contro il debitore principale. In questo modo il fideiussore non subisce il rischio di un progressivo deterioramento della situazione patrimoniale del debitore, che renderebbe più difficile il regresso. Il testo è invariato dal 1942, ma la sua applicazione è stata profondamente rimodellata dalla giurisprudenza sui moduli bancari e sulle garanzie a prima richiesta.

Contenuto della disposizione

La disposizione contiene quattro regole:

  • termine semestrale (primo comma): il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza;
  • fideiussione a termine (secondo e terzo comma): se il fideiussore ha limitato la garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale, la regola vale ugualmente, ma il termine si riduce a due mesi;
  • effetto interruttivo (quarto comma): l’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Il termine ha natura di decadenza: il suo inutile decorso estingue il diritto del creditore verso il garante. Secondo l’interpretazione tradizionale, per istanze si intendono iniziative giudiziali, di cognizione o esecutive, e non semplici richieste stragiudiziali; la prosecuzione diligente esclude che l’azione, una volta avviata, possa essere lasciata cadere. Nel mutuo con rimborso rateale il termine decorre dalla scadenza dell’ultima rata, poiché l’obbligazione resta unica e la rateizzazione è una mera modalità di adempimento.

La norma è derogabile: le parti possono ampliare il termine, prevedere modalità più semplici per evitarne il decorso o anche escludere la decadenza con rinuncia preventiva del fideiussore.

Profili applicativi

Il terreno di elezione della norma è il contenzioso bancario, nelle opposizioni dei garanti a decreti ingiuntivi ottenuti dalle banche o dalle società cessionarie dei crediti. Le questioni ricorrenti sono tre.

La prima riguarda la clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. contenuta nei moduli conformi allo schema ABI, censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 come frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza. La nullità di tale clausola, di regola soltanto parziale, fa rivivere la disciplina legale e ripristina l’onere del creditore di agire nel semestre. Per le fideiussioni specifiche e per quelle stipulate fuori dal periodo coperto dal provvedimento, chi invoca la nullità deve provare con ogni mezzo che l’intesa si estendeva anche a quei contratti.

La seconda riguarda la clausola di pagamento a prima richiesta. Essa non qualifica di per sé la garanzia come contratto autonomo, ma esonera il creditore dall’onere di agire in giudizio: per evitare la decadenza è sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento inviata entro il termine semestrale. Questa clausola sopravvive alla nullità di quella di rinuncia ai termini.

La terza riguarda il fideiussore consumatore: la clausola derogatoria non ha natura vessatoria in sé, ma il garante può farne valere lo squilibrio quando ricorrano i presupposti della disciplina consumeristica. Errore frequente, nelle opposizioni, è eccepire la decadenza senza verificare la presenza di una clausola a prima richiesta e la data delle richieste stragiudiziali.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825: il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa solo per le fideiussioni omnibus del periodo considerato, mentre per quelle specifiche o di epoca diversa è un mero elemento di prova da integrare; la nullità della clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 c.c. non si estende alla clausola a prima richiesta, sicché il creditore evita la decadenza con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nel semestre.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 29 aprile 2026, n. 11861: la clausola di pagamento a prima richiesta non è di per sé incompatibile con l’art. 1957 c.c. né decisiva per qualificare la garanzia come autonoma; la deroga alla norma non può presumersi e il giudice deve ricostruire la volontà delle parti dall’intero testo contrattuale.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 13 aprile 2025, n. 9680: in presenza di clausola a prima richiesta, il rinvio all’art. 1957 c.c. va inteso come riferito al solo termine semestrale, sicché basta una richiesta stragiudiziale di pagamento; diversamente, la clausola a prima richiesta sarebbe contraddetta dalla necessità di agire in giudizio.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 24 giugno 2026, n. 21608: quando, dopo la nullità parziale della clausola derogatoria conforme allo schema ABI, l’art. 1957 c.c. torna ad applicarsi accanto a una clausola a prima richiesta, il termine semestrale resta fermo, ma viene meno l’obbligo di agire giudizialmente.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20355: la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di materia disponibile, e la relativa clausola non ha natura vessatoria.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 luglio 2026, n. 23608: la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta non determina squilibrio a danno del fideiussore consumatore, perché si limita a regolare le modalità per impedire la decadenza; nel mutuo rateale il termine decorre dalla scadenza dell’ultima rata.

Rapporti con altre norme

L’art. 1957 c.c. va letto con l’art. 1936 c.c., che definisce la fideiussione, e con l’art. 1939 c.c., che ne sancisce l’accessorietà rispetto all’obbligazione principale. L’art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore, mentre l’art. 1944 c.c. ne stabilisce la responsabilità solidale e il possibile beneficio di escussione, al quale la clausola a prima richiesta di regola deroga. L’art. 1956 c.c. prevede un’ulteriore causa di liberazione del garante per l’obbligazione futura, quando il creditore faccia credito al debitore pur conoscendone il peggioramento patrimoniale. Il quarto comma si coordina con gli artt. 2943 e 2945 c.c. sull’interruzione della prescrizione. Sul piano antitrust rileva l’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fondamento della nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI; per il garante consumatore, gli artt. 33 e seguenti del codice del consumo.