Art. 1956 c.c. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

2. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.(86)

Testo in vigore dal 10 marzo 1992

Note di aggiornamento

Aggiornamento (86)

La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l’art. 11, comma 4) che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all’articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 8, comma 1, e all’articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1956 c.c. tutela il fideiussore che ha garantito un’obbligazione futura, tipicamente nella fideiussione omnibus rilasciata a una banca per tutti i debiti che il cliente contrarrà. In questa figura il garante si espone a un rischio che cresce con le scelte del creditore: ogni nuova erogazione aumenta il debito garantito. La norma impedisce al creditore di continuare a fare credito al debitore divenuto meno affidabile contando sulla solvibilità del garante, senza averne ottenuto l’assenso.

La disposizione è espressione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e richiama il principio dell’art. 1461 c.c. sul mutamento delle condizioni patrimoniali del contraente. Il secondo comma, che vieta la preventiva rinuncia alla liberazione, è stato introdotto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza bancaria, con efficacia differita di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore; la stessa legge ha imposto, all’art. 1938 c.c., l’indicazione dell’importo massimo garantito nella fideiussione per obbligazioni future.

Contenuto della disposizione

La liberazione del fideiussore presuppone:

  • una fideiussione per obbligazione futura, prestata prima che il credito sia concesso;
  • un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore successivo alla prestazione della garanzia, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito: non basta una temporanea mancanza di liquidità o un saldo passivo nei limiti dell’affidamento;
  • la concessione di credito da parte del creditore dopo il peggioramento: la nozione comprende ogni operazione che aumenti l’esposizione del debitore, inclusi sconfinamenti, nuove aperture di credito e modalità di gestione del rapporto esistente;
  • la consapevolezza del creditore del mutamento, da valutare con la diligenza dell’accorto banchiere;
  • l’assenza di una speciale autorizzazione del fideiussore, che presuppone la sua informazione sul peggioramento.

Il secondo comma rende invalida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione: le clausole dei moduli bancari che esonerano la banca dall’onere di chiedere l’autorizzazione o impongono al garante di informarsi da sé sono quindi esposte a censura.

Profili applicativi

L’onere della prova grava sul fideiussore, che deve dimostrare tutti gli elementi della fattispecie, compresa la consapevolezza della banca; utili indizi sono i protesti, le segnalazioni in Centrale dei rischi, gli sconfinamenti tollerati, le operazioni di ripianamento di precedenti esposizioni. Non occorre provare che il credito sia stato concesso allo scopo di danneggiare il garante.

Il punto più discusso riguarda il fideiussore inserito nella compagine del debitore. Quando il garante è legale rappresentante o amministratore della società garantita, la richiesta di credito proveniente da lui equivale ad autorizzazione e la liberazione è esclusa. Per il socio non amministratore e per il familiare del debitore gli orientamenti sono più articolati: la sola parentela o convivenza non basta a presumere la conoscenza delle difficoltà, mentre la partecipazione rilevante e l’effettivo coinvolgimento nella gestione possono giustificarla. Ne segue che la strategia difensiva deve partire dalla ricostruzione della posizione concreta del garante all’epoca delle erogazioni contestate.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 marzo 2023, n. 7813: il fideiussore deve provare la concessione di credito senza autorizzazione nella consapevolezza del peggioramento; la nozione di far credito comprende ogni aumento dell’esposizione del debitore; se il garante è amministratore della società debitrice si presume la sua conoscenza e il suo consenso tacito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 30 giugno 2023, n. 18578: l’onere di chiedere l’autorizzazione non sussiste quando nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, perché la richiesta di credito equivale ad autorizzazione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 24 luglio 2024, n. 20665: la norma delinea una fattispecie progressiva fatta di informazione del creditore e autorizzazione espressa del garante, che non si desume dal silenzio; la clausola che impone al fideiussore di informarsi da sé non può eliminare il requisito dell’autorizzazione e la mera qualità di socio non amministratore non esonera la banca.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 29 ottobre 2024, n. 27857: il solo rapporto di coniugio, parentela o convivenza con il debitore non prova la conoscenza delle sue condizioni economiche da parte del fideiussore, né giustifica l’omessa richiesta di autorizzazione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 704: la concessione di ulteriore credito comprende anche la gestione del rapporto già instaurato, come l’apertura di credito destinata a ripianare precedenti esposizioni, indice del peggioramento e della sua conoscenza da parte della banca.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 ottobre 2024, n. 26485: la trasformazione della società garantita da società di persone in società di capitali non integra di per sé un peggioramento rilevante, né lo integra il mero saldo negativo dei conti; l’obbligo di avviso sorge quando la banca acquisisce consapevolezza di un peggioramento significativo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 novembre 2025, n. 29933: l’obbligo di correttezza del creditore dura per tutta la vita della fideiussione e non viene meno per effetto della clausola di esonero dall’autorizzazione; la banca che concede credito pur conoscendo le difficoltà del debitore, senza informare il garante, non può avvalersi della garanzia, la cui causa concreta risulterebbe vanificata.

Rapporti con altre norme

L’art. 1938 c.c. impone, per la fideiussione di obbligazioni future, l’indicazione dell’importo massimo garantito. L’art. 1955 c.c. disciplina la liberazione per fatto del creditore che pregiudica la surrogazione e l’art. 1957 c.c. quella per mancata tempestiva escussione del debitore. I doveri di correttezza discendono dagli artt. 1175 e 1375 c.c.; l’art. 1461 c.c. esprime l’analogo principio della sospensione per mutamento delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente; l’art. 2381, sesto comma, c.c. impone agli amministratori di agire informati, circostanza rilevante quando il garante è amministratore. Le clausole dei moduli ABI dichiarate in contrasto con la normativa antitrust riguardano gli artt. 1939 e 1957 c.c. e la clausola di reviviscenza, non l’art. 1956 c.c., la cui rinuncia preventiva è vietata direttamente dal secondo comma.