Art. 1956 c.c. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
2. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.(86)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (86)
La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l’art. 11, comma 4) che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all’articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 8, comma 1, e all’articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1956 c.c. tutela il fideiussore che ha garantito un’obbligazione futura, tipicamente nella fideiussione omnibus rilasciata a una banca per tutti i debiti che il cliente contrarrà. In questa figura il garante si espone a un rischio che cresce con le scelte del creditore: ogni nuova erogazione aumenta il debito garantito. La norma impedisce al creditore di continuare a fare credito al debitore divenuto meno affidabile contando sulla solvibilità del garante, senza averne ottenuto l’assenso.
La disposizione è espressione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e richiama il principio dell’art. 1461 c.c. sul mutamento delle condizioni patrimoniali del contraente. Il secondo comma, che vieta la preventiva rinuncia alla liberazione, è stato introdotto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza bancaria, con efficacia differita di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore; la stessa legge ha imposto, all’art. 1938 c.c., l’indicazione dell’importo massimo garantito nella fideiussione per obbligazioni future.
Contenuto della disposizione
La liberazione del fideiussore presuppone:
Il secondo comma rende invalida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione: le clausole dei moduli bancari che esonerano la banca dall’onere di chiedere l’autorizzazione o impongono al garante di informarsi da sé sono quindi esposte a censura.
Profili applicativi
L’onere della prova grava sul fideiussore, che deve dimostrare tutti gli elementi della fattispecie, compresa la consapevolezza della banca; utili indizi sono i protesti, le segnalazioni in Centrale dei rischi, gli sconfinamenti tollerati, le operazioni di ripianamento di precedenti esposizioni. Non occorre provare che il credito sia stato concesso allo scopo di danneggiare il garante.
Il punto più discusso riguarda il fideiussore inserito nella compagine del debitore. Quando il garante è legale rappresentante o amministratore della società garantita, la richiesta di credito proveniente da lui equivale ad autorizzazione e la liberazione è esclusa. Per il socio non amministratore e per il familiare del debitore gli orientamenti sono più articolati: la sola parentela o convivenza non basta a presumere la conoscenza delle difficoltà, mentre la partecipazione rilevante e l’effettivo coinvolgimento nella gestione possono giustificarla. Ne segue che la strategia difensiva deve partire dalla ricostruzione della posizione concreta del garante all’epoca delle erogazioni contestate.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1938 c.c. impone, per la fideiussione di obbligazioni future, l’indicazione dell’importo massimo garantito. L’art. 1955 c.c. disciplina la liberazione per fatto del creditore che pregiudica la surrogazione e l’art. 1957 c.c. quella per mancata tempestiva escussione del debitore. I doveri di correttezza discendono dagli artt. 1175 e 1375 c.c.; l’art. 1461 c.c. esprime l’analogo principio della sospensione per mutamento delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente; l’art. 2381, sesto comma, c.c. impone agli amministratori di agire informati, circostanza rilevante quando il garante è amministratore. Le clausole dei moduli ABI dichiarate in contrasto con la normativa antitrust riguardano gli artt. 1939 e 1957 c.c. e la clausola di reviviscenza, non l’art. 1956 c.c., la cui rinuncia preventiva è vietata direttamente dal secondo comma.