Art. 1955 c.c. Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1955 c.c. apre la sezione dedicata all’estinzione della fideiussione e prevede la liberazione del garante quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Chi presta fideiussione fa affidamento sulla possibilità, una volta pagato, di subentrare nella posizione del creditore e di avvalersi delle garanzie che assistono il credito (art. 1949 c.c.): il creditore che con il proprio comportamento distrugge o compromette tale possibilità perde a sua volta la garanzia personale.

La norma sanziona l’alterazione del quadro delle garanzie esistente al momento in cui la fideiussione è stata prestata, presumibilmente considerato dal garante nel decidere se obbligarsi. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Gli elementi della fattispecie sono tre:

  • il fatto del creditore: un comportamento, attivo od omissivo, che violi un dovere giuridico nascente dalla legge o dal contratto e sia almeno colposo; tipici sono la rinuncia a un’ipoteca o a un pegno, il consenso alla cancellazione dell’ipoteca senza integrale soddisfazione, la restituzione della cosa pignorata, la liberazione di un coobbligato, l’omessa rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria quando il creditore vi fosse tenuto;
  • il pregiudizio giuridico: la perdita, totale o parziale, del diritto di surrogazione o di regresso, e non la semplice maggiore difficoltà di soddisfarsi per il peggioramento del patrimonio del debitore;
  • il nesso causale tra il fatto del creditore e l’impossibilità della surrogazione.

L’effetto è l’estinzione della fideiussione; se la perdita riguarda solo alcune garanzie, la liberazione opera nei limiti in cui il fideiussore avrebbe potuto soddisfarsi su di esse. La norma è dispositiva: il fideiussore può rinunciare preventivamente alla liberazione, e i moduli bancari contengono di frequente clausole di questo tenore.

Profili applicativi

L’eccezione di liberazione ex art. 1955 c.c. è proposta di frequente nelle opposizioni a decreto ingiuntivo promosse dai fideiussori di imprese in crisi, ma raramente è accolta. La ragione è che la giurisprudenza esclude la rilevanza della mera inerzia del creditore: non avere agito tempestivamente contro il debitore, non averlo informato o non avere chiesto l’ammissione al passivo, in sé, non toglie al fideiussore alcun diritto, ma tutt’al più riduce le prospettive economiche di recupero. Il rimedio contro l’inerzia, quando la garanzia è legata alla scadenza dell’obbligazione principale, è semmai l’art. 1957 c.c.

L’onere della prova grava sul fideiussore, che deve allegare specificamente il comportamento del creditore, la garanzia perduta e il diritto di surrogazione sacrificato; allegazioni generiche su violazioni della buona fede o degli obblighi informativi non bastano. Prima di invocare la norma occorre verificare se il contratto contenga una valida rinuncia alla liberazione, considerando, per il garante consumatore, la disciplina sulle clausole vessatorie.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 25 settembre 2018, n. 22775: ricorre il pregiudizio giuridico che libera il fideiussore quando il creditore consente volontariamente alla cancellazione dell’ipoteca senza integrale soddisfazione, poiché tale condotta altera il quadro delle garanzie e incide direttamente sulla possibilità di surroga del garante.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 20 settembre 2017, n. 21833: rileva solo il pregiudizio giuridico consistente nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso; se il ricavato dallo smobilizzo delle garanzie reali è stato imputato al credito garantito, il pregiudizio manca, perché viene meno anche il debito garantito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 29 novembre 2018, n. 30862: il fatto del creditore deve violare un dovere giuridico e sottrarre al fideiussore concrete possibilità esistenti al tempo della garanzia; la scelta di non insinuarsi al passivo del fallimento del debitore, o di rinunciarvi, non comporta di per sé la perdita della surrogazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2010, n. 21645: il comportamento meramente inattivo del creditore non integra il fatto rilevante ai sensi dell’art. 1955 c.c., e il silenzio sull’evoluzione delle condizioni economiche del debitore non libera il garante in assenza di uno specifico obbligo di informazione.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31945: la liberazione richiede la violazione colposa di un dovere giuridico causalmente collegata alla perdita della surrogazione; non basta la maggiore difficoltà di attuarla dovuta al deterioramento del patrimonio del debitore.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 marzo 2023, n. 7603: l’art. 1955 c.c. è norma dispositiva, sicché la rinuncia preventiva del fideiussore alla liberazione è valida; il controllo giudiziale sulle clausole squilibrate non può trasformare le norme dispositive in imperative.

Rapporti con altre norme

La norma è il complemento dell’art. 1949 c.c. sulla surrogazione del fideiussore e dell’art. 1950 c.c. sul regresso. Nella stessa sezione, l’art. 1956 c.c. libera il fideiussore per obbligazione futura quando il creditore fa credito al debitore in peggiorate condizioni patrimoniali, e l’art. 1957 c.c. lo libera se il creditore non agisce tempestivamente dopo la scadenza. Sul piano generale rilevano gli artt. 1175 e 1375 c.c. sulla correttezza e la buona fede nell’esecuzione del contratto, l’art. 1203, n. 3, c.c. sulla surrogazione legale, l’art. 2878 c.c. sull’estinzione dell’ipoteca e l’art. 2847 c.c. sulla durata dell’iscrizione ipotecaria. Per il fideiussore consumatore, la rinuncia alla liberazione contenuta in moduli predisposti va vagliata alla luce degli artt. 33 ss. del codice del consumo.