Art. 1954 c.c. Regresso contro gli altri fideiussori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1299.