Art. 1949 c.c. Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
1. Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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