Art. 1949 c.c. Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.