Art. 1950 c.c. Regresso contro il debitore principale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benchè questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

2. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

3. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.

4. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1950 c.c. apre la disciplina dei rapporti tra fideiussore e debitore principale e attribuisce al garante che ha pagato un’azione di regresso, cioè il diritto di farsi rimborsare da chi era tenuto in via definitiva a sopportare il debito. La fideiussione rafforza la posizione del creditore, ma non deve tradursi in un depauperamento definitivo del garante: il peso economico dell’obbligazione resta, nei rapporti interni, sul debitore.

Il regresso affianca la surrogazione prevista dall’art. 1949 c.c., con la quale il fideiussore subentra nei diritti del creditore verso il debitore, comprese le garanzie reali e i privilegi. I due strumenti hanno la stessa genesi, cioè il pagamento, ma struttura e contenuto diversi. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma si articola in quattro regole:

  • presupposto (primo comma): il pagamento eseguito dal fideiussore; il regresso spetta anche se il debitore non sapeva della fideiussione, perché trova fondamento nell’esigenza di evitare l’arricchimento del debitore liberato a spese altrui;
  • contenuto (secondo comma): il capitale, gli interessi pagati al creditore e le spese sostenute dal fideiussore dopo aver denunziato al debitore le istanze proposte contro di lui; la denuncia serve a consentire al debitore di intervenire e di evitare costi inutili;
  • interessi propri del fideiussore (terzo comma): sulle somme pagate decorrono di diritto gli interessi legali dal giorno del pagamento; se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale;
  • debitore incapace (quarto comma): il regresso è ammesso solo nei limiti di quanto sia stato rivolto a vantaggio dell’incapace, in coerenza con l’art. 1443 c.c.

Il regresso è un credito proprio del fideiussore, nato dal pagamento: per questo non è soggetto alle clausole del contratto principale cui il garante è rimasto estraneo e può comprendere voci, come gli interessi dal pagamento e le spese, che la surrogazione non trasferisce.

Profili applicativi

Nella pratica il fideiussore sceglie tra surrogazione e regresso in base alla convenienza. La surrogazione è preferibile quando il credito originario è assistito da ipoteca, pegno o privilegio; il regresso conviene per recuperare anche interessi e spese proprie. Le due azioni non sono incompatibili e possono essere esercitate in via complementare.

Questioni ricorrenti riguardano la prova del pagamento, che può avvenire anche indirettamente, per esempio con versamenti sul conto del debitore destinati a estinguere il debito garantito; la decorrenza della prescrizione ordinaria decennale dal pagamento; il rapporto con l’avviso dovuto al debitore ai sensi dell’art. 1952 c.c. Nel fallimento o nella liquidazione giudiziale del debitore, il fideiussore che paga dopo l’apertura della procedura non può far valere gli interessi successivi, sospesi per tutti i creditori chirografari; se il credito garantito è ancora contestato, il garante non può ottenere una posizione migliore di quella del creditore originario. Errore frequente è confondere il regresso verso il debitore con il regresso tra cofideiussori, regolato dall’art. 1954 c.c. e limitato alla quota di ciascuno.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 22257: il regresso ha portata più ampia della surrogazione, comprendendo interessi e spese sostenute dal fideiussore, ma condivide con essa la genesi nel pagamento; non è un credito originario insensibile all’accertamento del debito principale, sicché, se questo è ancora contestato, il fideiussore può ottenere solo l’ammissione con riserva al passivo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 maggio 2025, n. 13524: il regresso non è subordinato a un avviso preventivo al debitore; la denuncia prevista dal secondo comma condiziona soltanto il rimborso delle spese sostenute in proprio dal fideiussore, mentre le spese di escussione sopportate dal creditore rientrano negli accessori garantiti ai sensi dell’art. 1942 c.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 aprile 2024, n. 9317: l’azione del fideiussore che ha pagato contro il debitore è di regresso, fondata su un credito autonomo sorto dal pagamento; non vi si applica la clausola di deroga alla competenza territoriale del contratto principale, cui il garante è estraneo.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 giugno 2024, n. 16163: surrogazione e regresso sono strumenti complementari; il surrogato acquista il credito con i suoi accessori ma non diventa parte del contratto originario, sicché non può chiederne la risoluzione né avvalersi della clausola risolutiva espressa.
  • Cassazione civile, sez. I, 18 agosto 2004, n. 16078: il fideiussore che paga dopo il fallimento del debitore non può concorrere per gli interessi maturati dopo la dichiarazione, sospesi dall’art. 55 l. fall., e può esercitare la sola surrogazione, non il regresso con il suo contenuto più ampio.
  • Cassazione civile, sez. I, 1 marzo 1993, n. 2497: gli interessi ultralegali spettanti al fideiussore ai sensi del terzo comma sono quelli convenzionali in corso al momento del pagamento, al saggio vigente a quella data e fino al soddisfacimento, senza tener conto di successive variazioni nel rapporto principale.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6532: il pagamento rilevante per il regresso va inteso in senso ampio e può consistere anche nel versamento sul conto del debitore della somma destinata a estinguere il debito garantito, quando non vi siano altri rapporti tra fideiussore e debitore.

Rapporti con altre norme

L’art. 1949 c.c. disciplina la surrogazione legale, che rinvia all’art. 1203, n. 3, c.c.; l’art. 1951 c.c. riconosce il regresso anche contro ciascuno dei più debitori principali obbligati in solido; l’art. 1952 c.c. regola gli effetti dell’omessa denuncia del pagamento e del pagamento senza avviso; l’art. 1953 c.c. consente al fideiussore di agire per il rilievo prima di pagare; l’art. 1954 c.c. disciplina il regresso tra cofideiussori. Sul piano generale, l’art. 1299 c.c. regola il regresso tra condebitori solidali e l’art. 2946 c.c. la prescrizione decennale. Nelle procedure concorsuali rilevano l’art. 61 l. fall. e, per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022, le corrispondenti norme del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).