Art. 1950 c.c. Regresso contro il debitore principale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benchè questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.
2. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
3. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
4. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1950 c.c. apre la disciplina dei rapporti tra fideiussore e debitore principale e attribuisce al garante che ha pagato un’azione di regresso, cioè il diritto di farsi rimborsare da chi era tenuto in via definitiva a sopportare il debito. La fideiussione rafforza la posizione del creditore, ma non deve tradursi in un depauperamento definitivo del garante: il peso economico dell’obbligazione resta, nei rapporti interni, sul debitore.
Il regresso affianca la surrogazione prevista dall’art. 1949 c.c., con la quale il fideiussore subentra nei diritti del creditore verso il debitore, comprese le garanzie reali e i privilegi. I due strumenti hanno la stessa genesi, cioè il pagamento, ma struttura e contenuto diversi. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in quattro regole:
Il regresso è un credito proprio del fideiussore, nato dal pagamento: per questo non è soggetto alle clausole del contratto principale cui il garante è rimasto estraneo e può comprendere voci, come gli interessi dal pagamento e le spese, che la surrogazione non trasferisce.
Profili applicativi
Nella pratica il fideiussore sceglie tra surrogazione e regresso in base alla convenienza. La surrogazione è preferibile quando il credito originario è assistito da ipoteca, pegno o privilegio; il regresso conviene per recuperare anche interessi e spese proprie. Le due azioni non sono incompatibili e possono essere esercitate in via complementare.
Questioni ricorrenti riguardano la prova del pagamento, che può avvenire anche indirettamente, per esempio con versamenti sul conto del debitore destinati a estinguere il debito garantito; la decorrenza della prescrizione ordinaria decennale dal pagamento; il rapporto con l’avviso dovuto al debitore ai sensi dell’art. 1952 c.c. Nel fallimento o nella liquidazione giudiziale del debitore, il fideiussore che paga dopo l’apertura della procedura non può far valere gli interessi successivi, sospesi per tutti i creditori chirografari; se il credito garantito è ancora contestato, il garante non può ottenere una posizione migliore di quella del creditore originario. Errore frequente è confondere il regresso verso il debitore con il regresso tra cofideiussori, regolato dall’art. 1954 c.c. e limitato alla quota di ciascuno.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1949 c.c. disciplina la surrogazione legale, che rinvia all’art. 1203, n. 3, c.c.; l’art. 1951 c.c. riconosce il regresso anche contro ciascuno dei più debitori principali obbligati in solido; l’art. 1952 c.c. regola gli effetti dell’omessa denuncia del pagamento e del pagamento senza avviso; l’art. 1953 c.c. consente al fideiussore di agire per il rilievo prima di pagare; l’art. 1954 c.c. disciplina il regresso tra cofideiussori. Sul piano generale, l’art. 1299 c.c. regola il regresso tra condebitori solidali e l’art. 2946 c.c. la prescrizione decennale. Nelle procedure concorsuali rilevano l’art. 61 l. fall. e, per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022, le corrispondenti norme del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).