Art. 1948 c.c. Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.