Art. 1951 c.c. Regresso contro più debitori principali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.