Art. 1945 c.c. Eccezioni opponibili dal fideiussore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.
1. Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1945 c.c. si colloca nella sezione dedicata ai rapporti tra creditore e fideiussore e traduce sul piano difensivo il carattere accessorio della fideiussione: poiché il garante si obbliga per un debito altrui, la sua posizione non può essere più gravosa di quella del debitore principale (art. 1941 c.c.) e deve seguire le vicende dell’obbligazione garantita. Ne discende la regola per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore, con la sola esclusione di quella fondata sull’incapacità di quest’ultimo.
La norma tutela un interesse privato del garante e non un interesse di ordine pubblico: per questo è derogabile, e proprio la sua deroga convenzionale segna, nella prassi bancaria e assicurativa, il confine tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La disposizione riconosce al fideiussore un potere di eccezione, cioè la facoltà di difendersi paralizzando la pretesa del creditore con i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che il debitore principale potrebbe far valere. Vi rientrano:
Resta esclusa l’eccezione di incapacità del debitore, perché la garanzia è spesso prestata proprio per coprire il rischio che l’obbligazione sia annullata per tale causa (art. 1939 c.c. fa salva la fideiussione per l’obbligazione dell’incapace). Accanto alle eccezioni derivate, il fideiussore conserva le eccezioni personali, fondate sul proprio rapporto con il creditore: vizi del contratto di fideiussione, superamento dell’importo massimo garantito, estinzione della garanzia ai sensi degli artt. 1955-1957 c.c., compensazione con un proprio credito.
Profili applicativi
Il potere riconosciuto dall’art. 1945 c.c. è un potere di eccezione e non di azione: il fideiussore non può proporre in nome proprio le domande che spettano al debitore (per esempio, la ripetizione dell’indebito o l’annullamento del contratto), ma solo opporle per respingere la pretesa creditoria. Inoltre le eccezioni opponibili sono soltanto quelle che il debitore è ancora in grado di sollevare: il giudicato formatosi nei confronti del debitore, la prescrizione già maturata dei suoi diritti restitutori o altre preclusioni si riflettono sul garante.
Nel contenzioso bancario la questione decisiva è spesso la qualificazione del contratto. Le clausole di pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta e di rinuncia alle eccezioni, contenute nei moduli, possono indicare una garanzia autonoma, nella quale il garante non può opporre le eccezioni del rapporto garantito, salvo l’escussione fraudolenta (exceptio doli) e la nullità del rapporto principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa. La qualificazione dipende dall’interpretazione complessiva del contratto e non dal solo nome attribuito dalle parti. Errore frequente è sollevare in modo generico eccezioni di usura o anatocismo: anche quando opponibili, esse richiedono allegazione specifica dei fatti e produzione del contratto principale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1945 c.c. presuppone l’art. 1936 c.c. (nozione), l’art. 1939 c.c. (validità dell’obbligazione principale) e l’art. 1941 c.c. (limiti della garanzia). La solidarietà tra garante e debitore è disciplinata dall’art. 1944 c.c., mentre gli artt. 1952 e 1953 c.c. regolano i rapporti interni e l’onere di avvisare il debitore prima del pagamento, così da consentirgli di segnalare le eccezioni. Nelle obbligazioni solidali l’art. 1297 c.c. offre un parallelo per le eccezioni personali; l’art. 1306 c.c. disciplina gli effetti della sentenza tra creditore e uno dei condebitori. Per il fideiussore consumatore rilevano gli artt. 33 ss. del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) sulle clausole vessatorie, cui può ricondursi la rinuncia alle eccezioni contenuta nei moduli predisposti.