Art. 1944 c.c. Obbligazione del fideiussore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
2. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
3. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1944 c.c. apre la sezione II del capo XXII del titolo III del libro quarto, dedicata ai rapporti tra creditore e fideiussore, e definisce il modo in cui il garante risponde del debito altrui. La fideiussione è il contratto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.); l’obbligazione del fideiussore è accessoria, perché presuppone un’obbligazione principale valida (art. 1939 c.c.) e ne segue le vicende, ma è al tempo stesso un’obbligazione propria del garante, che con il suo patrimonio rafforza le probabilità di soddisfazione del creditore.
La scelta del legislatore del 1942 è stata quella di rendere regola la solidarietà tra fideiussore e debitore principale, rovesciando l’impostazione del codice del 1865, che riconosceva di norma al garante il beneficio della preventiva escussione. La ratio è di rendere la garanzia personale uno strumento rapido ed efficace, specie nel credito bancario e commerciale. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in tre regole:
Il beneficio di escussione va tenuto distinto dal beneficio d’ordine, cioè dalla semplice previsione che il creditore debba prima chiedere il pagamento al debitore, e dalla fideiussione per indennità, nella quale il garante risponde soltanto di ciò che il creditore non abbia potuto ottenere dal debitore. In tutti questi casi la deroga alla solidarietà deve risultare da un patto.
Profili applicativi
Nella prassi bancaria la fideiussione è quasi sempre solidale e spesso contiene clausole di pagamento “a prima richiesta” e di rinuncia alle eccezioni. Il creditore può quindi ottenere un decreto ingiuntivo direttamente contro il garante, senza alcun previo tentativo verso il debitore. Se il debitore principale fallisce o è sottoposto a liquidazione giudiziale, il creditore garantito da fideiussione solidale non è tenuto a insinuarsi al passivo prima di agire contro il garante; l’insinuazione diventa condizione dell’azione solo se è stato pattuito il beneficio di escussione.
Il fideiussore che intenda giovarsi del beneficio deve eccepirlo tempestivamente nel giudizio promosso dal creditore e indicare beni concretamente aggredibili: un’eccezione generica o tardiva resta senza effetto. Va poi considerato che la solidarietà comporta l’estensione al fideiussore degli atti interruttivi della prescrizione compiuti verso il debitore (art. 1310 c.c.), effetto che l’art. 1957, ultimo comma, c.c. ribadisce per la fideiussione.
Questione distinta è la qualificazione del contratto. Quando la garanzia è sganciata dall’obbligazione principale e il garante si impegna a pagare senza poter opporre le eccezioni del debitore, si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia, al quale non si applicano le norme espressione dell’accessorietà. La sola clausola “a prima richiesta” non basta a escludere la natura fideiussoria: occorre esaminare l’intero regolamento negoziale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1936 c.c. definisce la fideiussione e l’art. 1939 c.c. ne fissa l’accessorietà; l’art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità. Gli artt. 1946 e 1947 c.c. regolano la pluralità di fideiussori e il beneficio della divisione, che pure richiede un patto. Dopo il pagamento, il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.) e ha regresso contro il debitore (art. 1950 c.c.); gli artt. 1955 e 1957 c.c. prevedono la liberazione del fideiussore per fatto del creditore e per mancata tempestiva azione dopo la scadenza. Sul piano della solidarietà rilevano gli artt. 1292, 1306 e 1310 c.c.; nei rapporti con la crisi del debitore, l’art. 61 l. fall. e la corrispondente disciplina del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza regolano il concorso del creditore di più coobbligati solidali.