Art. 1878 c.c. Mancanza di pagamento delle rate scadute
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinchè col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.