Art. 1873 c.c. Determinazione della durata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
2. Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.