Art. 1827 c.c. Effetti dell’inclusione nel conto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

2. Se l’atto è dichiarato nullo, è annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.