Art. 1824 c.c. Crediti esclusi dal conto corrente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

2. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.