Art. 1824 c.c. Crediti esclusi dal conto corrente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.
2. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.