Art. 1801 c.c. Liberazione del sequestratario
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
1. Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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