Art. 1798 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1798 c.c. apre il capo XIII del titolo III del libro quarto e definisce il sequestro convenzionale: il contratto con cui due o più persone affidano a un terzo una o più cose, sulle quali è sorta tra loro una controversia, perché le custodisca e le restituisca a chi spetteranno quando la controversia sarà definita. È una figura affine al deposito, di cui condivide la funzione di custodia e restituzione, ma se ne distingue per la presenza di una lite tra i deponenti e per il fatto che il destinatario della restituzione non è determinato al momento della consegna, bensì dall’esito della controversia.
La funzione è conservativa e di pacificazione: le parti in lite, invece di chiedere al giudice un sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), sottraggono di comune accordo il bene alla disponibilità di ciascuna, evitando che una di esse lo disperda, lo deteriori o lo sfrutti a proprio vantaggio nelle more. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
Gli elementi costitutivi sono:
Con l’accordo, le parti rinunciano reciprocamente a ogni pretesa sulla cosa nei confronti del sequestratario fino alla definizione della lite. Il sequestratario non può restituire prima, se non con il consenso di tutte le parti o per giusti motivi (art. 1799 c.c.). Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul deposito (art. 1802 c.c.): obbligo di custodia diligente, presunzione di gratuità salvo diversa volontà, diritto al rimborso delle spese.
Profili applicativi
Nella pratica la figura ricorre soprattutto con somme di denaro affidate a un notaio, a un avvocato o a una banca in attesa della definizione di una lite su un preliminare, su un’eredità o su un appalto, e con beni mobili contesi (opere d’arte, veicoli, documenti). Occorre redigere con cura l’accordo, indicando la controversia, il sequestratario, il compenso, l’eventuale potere di amministrazione e il criterio di individuazione dell’avente diritto (sentenza passata in giudicato, lodo, accordo scritto delle parti).
La qualificazione va distinta da figure vicine. Nel deposito nell’interesse di un terzo (art. 1773 c.c.) il depositante è uno solo e il terzo beneficiario aderisce; nel sequestro convenzionale sono le parti in lite a consegnare insieme. Il sequestro liberatorio (art. 1216 c.c. e art. 687 c.p.c.) è invece un provvedimento giudiziale chiesto dal debitore per liberarsi dall’obbligo di consegna. Errore frequente è trattare il sequestratario come un mandatario di una sola parte: egli è vincolato verso tutte e risponde verso ciascuna in caso di consegna anticipata o a persona diversa dall’avente diritto. Per la restituzione delle somme, la prescrizione non decorre finché pende la controversia che ne condiziona l’attribuzione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Gli artt. 1799-1802 c.c. completano la disciplina: liberazione del sequestratario prima della definizione della lite (art. 1799 c.c.), amministrazione dei beni che la richiedano (art. 1800 c.c.), facoltà di agire e resistere in giudizio per la conservazione della cosa (art. 1801 c.c.) e rinvio alle norme sul deposito (art. 1802 c.c.). Il modello di riferimento è il deposito (artt. 1766 ss. c.c.), in particolare il deposito nell’interesse del terzo (art. 1773 c.c.). Sul piano processuale l’istituto si affianca al sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) e al sequestro liberatorio (art. 687 c.p.c. e art. 1216 c.c.). Il differimento della decorrenza della prescrizione durante la lite si raccorda con l’art. 2935 c.c.