Art. 1798 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1798 c.c. apre il capo XIII del titolo III del libro quarto e definisce il sequestro convenzionale: il contratto con cui due o più persone affidano a un terzo una o più cose, sulle quali è sorta tra loro una controversia, perché le custodisca e le restituisca a chi spetteranno quando la controversia sarà definita. È una figura affine al deposito, di cui condivide la funzione di custodia e restituzione, ma se ne distingue per la presenza di una lite tra i deponenti e per il fatto che il destinatario della restituzione non è determinato al momento della consegna, bensì dall’esito della controversia.

La funzione è conservativa e di pacificazione: le parti in lite, invece di chiedere al giudice un sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), sottraggono di comune accordo il bene alla disponibilità di ciascuna, evitando che una di esse lo disperda, lo deteriori o lo sfrutti a proprio vantaggio nelle more. Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

Gli elementi costitutivi sono:

  • pluralità di parti in controversia: almeno due soggetti tra i quali sia nata una contestazione sulla cosa (proprietà, possesso, diritto alla consegna). La controversia non deve essere necessariamente giudiziale: basta una lite attuale, che potrà essere decisa dal giudice, da arbitri o da una transazione;
  • un terzo sequestratario, estraneo alla lite, che accetta la custodia;
  • l’oggetto: una cosa o una pluralità di cose, anche immobili (lo conferma l’art. 1800 c.c., che regola il sequestro di beni che richiedono amministrazione), compresi denaro e titoli;
  • la consegna, che come nel deposito perfeziona il contratto;
  • la destinazione finale: la cosa va restituita alla parte cui spetterà all’esito della controversia, senza necessità di un apposito ordine giudiziale di consegna rivolto al sequestratario.

Con l’accordo, le parti rinunciano reciprocamente a ogni pretesa sulla cosa nei confronti del sequestratario fino alla definizione della lite. Il sequestratario non può restituire prima, se non con il consenso di tutte le parti o per giusti motivi (art. 1799 c.c.). Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul deposito (art. 1802 c.c.): obbligo di custodia diligente, presunzione di gratuità salvo diversa volontà, diritto al rimborso delle spese.

Profili applicativi

Nella pratica la figura ricorre soprattutto con somme di denaro affidate a un notaio, a un avvocato o a una banca in attesa della definizione di una lite su un preliminare, su un’eredità o su un appalto, e con beni mobili contesi (opere d’arte, veicoli, documenti). Occorre redigere con cura l’accordo, indicando la controversia, il sequestratario, il compenso, l’eventuale potere di amministrazione e il criterio di individuazione dell’avente diritto (sentenza passata in giudicato, lodo, accordo scritto delle parti).

La qualificazione va distinta da figure vicine. Nel deposito nell’interesse di un terzo (art. 1773 c.c.) il depositante è uno solo e il terzo beneficiario aderisce; nel sequestro convenzionale sono le parti in lite a consegnare insieme. Il sequestro liberatorio (art. 1216 c.c. e art. 687 c.p.c.) è invece un provvedimento giudiziale chiesto dal debitore per liberarsi dall’obbligo di consegna. Errore frequente è trattare il sequestratario come un mandatario di una sola parte: egli è vincolato verso tutte e risponde verso ciascuna in caso di consegna anticipata o a persona diversa dall’avente diritto. Per la restituzione delle somme, la prescrizione non decorre finché pende la controversia che ne condiziona l’attribuzione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 7 gennaio 1971, n. 1: il sequestro convenzionale è negozio complesso, formato dall’accordo delle parti di affidare la cosa controversa a un terzo rinunciando a ogni pretesa in favore di chi sarà riconosciuto avente diritto e dal contestuale impegno del sequestratario di custodirla e consegnarla a quest’ultimo, senza bisogno di uno specifico ordine giudiziale di consegna.
  • Cassazione civile, sez. I, 26 ottobre 1988, n. 5801: quando le parti di un sequestro convenzionale chiedono al giudice di sostituire il sequestratario venuto meno, il provvedimento che vi provvede ha natura ordinatoria e non decisoria, e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
  • Cassazione civile, sez. II, 15 ottobre 2018, n. 25680: la somma trattenuta dal notaio a garanzia degli oneri condominiali pregressi, nell’interesse dell’acquirente, integra un deposito nell’interesse del terzo ex art. 1773 c.c.; aderito il terzo, la restituzione al depositante richiede il suo consenso, che il depositante ha l’onere di procurare.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 dicembre 2025, n. 32867: il sequestro liberatorio previsto dall’art. 1216 c.c. e dall’art. 79 disp. att. c.c. per la riconsegna dell’immobile rifiutata dal creditore ha natura cautelare e segue il rito cautelare uniforme; il provvedimento sulle spese si impugna con reclamo e non con ricorso straordinario per cassazione.
  • Corte d’appello di Bari, 29 aprile 2026, n. 582: l’avvocato che aveva ricevuto dal cliente una somma da tenere presso lo studio in attesa della definizione di una lite su un preliminare è stato condannato a restituirla; la prescrizione del diritto alla restituzione non decorre finché pende il giudizio sulla sussistenza dell’obbligo restitutorio, e la distrazione della somma è inadempimento estraneo alla copertura della polizza professionale.

Rapporti con altre norme

Gli artt. 1799-1802 c.c. completano la disciplina: liberazione del sequestratario prima della definizione della lite (art. 1799 c.c.), amministrazione dei beni che la richiedano (art. 1800 c.c.), facoltà di agire e resistere in giudizio per la conservazione della cosa (art. 1801 c.c.) e rinvio alle norme sul deposito (art. 1802 c.c.). Il modello di riferimento è il deposito (artt. 1766 ss. c.c.), in particolare il deposito nell’interesse del terzo (art. 1773 c.c.). Sul piano processuale l’istituto si affianca al sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) e al sequestro liberatorio (art. 687 c.p.c. e art. 1216 c.c.). Il differimento della decorrenza della prescrizione durante la lite si raccorda con l’art. 2935 c.c.