Art. 1796 c.c. Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

2. Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.