Art. 1788 c.c. Diritti del depositante
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.
1. Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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