Art. 1788 c.c. Diritti del depositante

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.