Art. 1790 c.c. Fede di deposito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.

2. La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.