Art. 1792 c.c. Intestazione e circolazione dei titoli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.