Art. 1720 c.c. Spese e compenso del mandatario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

2. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1720 c.c. elenca le obbligazioni del mandante verso il mandatario dopo l’esecuzione dell’incarico: rimborsare le anticipazioni con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, pagare il compenso dovuto e risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico. È il rovescio degli obblighi del mandatario regolati dagli artt. 1710-1713 c.c.

Il fondamento è unitario: chi agisce per conto altrui non deve trarre un impoverimento dall’attività svolta nell’interesse del mandante. Le spese anticipate, i rischi corsi e il tempo impiegato sono costi dell’affare gestito e devono gravare su chi ne beneficia. Il principio di indennità del gestore è comune ad altri istituti, come la gestione di affari altrui (art. 2031 c.c.) e il rapporto tra cliente e professionista (art. 2234 c.c.). Il testo è quello originario.

Contenuto della disposizione

  • rimborso delle anticipazioni (primo comma): riguarda le somme che il mandatario ha speso con mezzi propri per eseguire il mandato; gli interessi legali sono corrispettivi e decorrono dal giorno dell’esborso o, se la data non è provata, dalla messa in mora; la rivalutazione non è automatica, trattandosi di debito di valuta, e richiede la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.;
  • compenso: spetta perché il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.); se non è determinato dalle parti, si ricava dalle tariffe o dagli usi o, in mancanza, è stabilito dal giudice; le parti possono subordinarlo al raggiungimento di un risultato, senza che il contratto diventi per questo gratuito;
  • risarcimento dei danni (secondo comma): riguarda i pregiudizi subiti a causa dell’incarico, cioè in rapporto di derivazione diretta con l’esecuzione, e non quelli subiti soltanto in occasione di esso.

Si tratta di un’obbligazione indennitaria che prescinde dalla colpa del mandante: per il secondo comma basta il nesso causale tra l’incarico e il danno.

Profili applicativi

Sul piano probatorio, il mandatario che chiede il rimborso deve dimostrare gli esborsi e la loro correlazione con l’esecuzione del mandato; non basta indicare spese genericamente sostenute nel periodo dell’incarico. Il mandante, a sua volta, deve provare di aver adempiuto all’obbligo di tenere indenne il mandatario. Il mandante può opporre al mandatario l’eccezione di inadempimento quando questi non abbia eseguito l’incarico o non abbia reso il conto, e può paralizzare la richiesta del compenso.

Il campo di applicazione più frequente è l’amministrazione di condominio, ricondotta allo schema del mandato con rappresentanza. L’amministratore che reclama il rimborso delle anticipazioni deve provarle; l’approvazione assembleare del consuntivo che evidenzia un disavanzo non vale di per sé come riconoscimento del debito verso di lui, salvo una chiara e specifica indicazione dell’importo dovutogli. Dopo la riforma introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, il compenso dell’amministratore deve essere specificato analiticamente all’atto della nomina (art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.).

Quanto ai danni, la distinzione tra danno subito a causa o in occasione dell’incarico è decisiva: le spese legali sostenute dal mandatario o dall’amministratore di società per difendersi da azioni di terzi, anche penali, sono di regola danni in occasione, perché tra l’incarico e il pregiudizio si interpone l’iniziativa autonoma del terzo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 14 dicembre 1994, n. 10680: il secondo comma si applica per analogia all’amministratore di società di capitali, ma solo per le spese sostenute a causa e non in occasione dell’incarico; rientrano in quest’ultima categoria le spese di difesa in un processo penale concluso con proscioglimento.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 marzo 2020, n. 6507: le spese legali per difendersi da azioni risarcitorie di terzi sono danni subiti in occasione dell’incarico, perché l’azione del terzo interrompe il nesso diretto con l’esecuzione del mandato.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 febbraio 2024, n. 3568: il mandato ordinario è presuntivamente oneroso ai sensi degli artt. 1709 e 1720 c.c.; il diritto al compenso sorge con l’esecuzione, anche se diventa esigibile al raggiungimento del risultato, e l’obbligazione si trasmette agli eredi del mandante.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 9 aprile 2025, n. 9361: la presunzione di onerosità non impedisce di subordinare il compenso a un risultato determinato; se il risultato manca, il compenso non spetta, ma il contratto non diventa gratuito.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 26 marzo 2026, n. 7247: l’amministratore di condominio deve provare le anticipazioni; la mera appostazione in bilancio e l’approvazione del consuntivo non costituiscono ricognizione di debito, e l’amministratore cessato non ha diritto a compenso per l’attività successiva.
  • Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 2026, n. 6625: non prova il credito per anticipazioni l’evidenziazione di un disavanzo nel consuntivo; i crediti per compensi e anticipazioni non si liquidano in via equitativa e il mandante può opporre l’eccezione di inadempimento.
  • Cassazione civile, sez. II, 30 marzo 2006, n. 7498: sulle anticipazioni gli interessi legali corrispettivi decorrono dall’esborso o dalla messa in mora; la rivalutazione richiede la prova del maggior danno.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 agosto 2023, n. 24452: il mandatario che chiede il rimborso delle spese deve dimostrarne la correlazione con l’effettiva esecuzione del mandato.

Rapporti con altre norme

L’art. 1720 c.c. si coordina con l’art. 1709 c.c. (presunzione di onerosità e determinazione del compenso), con l’art. 1719 c.c. (obbligo di fornire i mezzi necessari) e con l’art. 1721 c.c., che attribuisce al mandatario il diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi, con precedenza sul mandante e sui suoi creditori. Principi analoghi si trovano negli artt. 2031 e 2234 c.c.; per l’amministratore di condominio rilevano gli artt. 1129 e 1130 c.c.; per la decorrenza degli interessi, gli artt. 1282 e 1224 c.c.