Art. 1719 c.c. Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.