Art. 1614 c.c. Morte dell’inquilino

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

2. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.