Art. 1614 c.c. Morte dell’inquilino
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
2. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.