Art. 1609 c.c. Piccole riparazioni a carico dell’inquilino
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
2. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1609 c.c. si colloca nella sezione del capo VI del titolo III del libro quarto dedicata alla locazione di fondi urbani e precisa il contenuto dell’obbligo che l’art. 1576 c.c. pone a carico del conduttore. In via generale il locatore deve consegnare la cosa in buono stato di manutenzione (art. 1575 c.c.) ed eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che spettano al conduttore (art. 1576 c.c.).
La ratio è quella di imputare il costo degli interventi a chi ne è all’origine: il conduttore, che gode quotidianamente del bene, sopporta le piccole riparazioni rese necessarie dal suo uso; il locatore, che resta proprietario e trae dal bene il canone, sopporta quelle dovute al tempo, alla struttura e agli eventi fortuiti. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma individua le riparazioni a carico dell’inquilino attraverso due requisiti, che devono concorrere:
Ne deriva che non ogni piccola riparazione spetta al conduttore: anche un intervento modesto, se causato dall’usura del tempo o da un evento fortuito, rimane a carico del locatore. Il secondo comma rinvia, per la concreta individuazione delle riparazioni, al patto tra le parti e, in mancanza, agli usi locali, raccolti presso le Camere di commercio. La disciplina è quindi derogabile: il contratto può ampliare o restringere gli oneri del conduttore, come accade di frequente nelle locazioni ad uso diverso dall’abitazione, in cui si pattuisce che la manutenzione ordinaria gravi interamente sul conduttore.
Profili applicativi
Il contenzioso nasce soprattutto alla riconsegna dell’immobile, quando il locatore pretende il costo di ripristini e il conduttore obietta che si tratta di usura normale o di interventi straordinari. L’art. 1609 c.c. va qui coordinato con l’art. 1590 c.c.: il conduttore deve restituire la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall’uso conforme al contratto. Risponde dunque dei danni dovuti a uso difforme o all’omessa piccola manutenzione, non del naturale degrado.
Sul piano della prova, il locatore deve dimostrare il deterioramento intervenuto tra consegna e riconsegna e, se fa valere l’omessa manutenzione, che si tratti di riparazioni di piccola entità rese necessarie dall’uso; spetta al conduttore provare l’uso conforme al contratto o la non imputabilità del danno. Decisivi sono il verbale di consegna con descrizione dello stato dei luoghi, la documentazione fotografica e, in caso di contestazione, un accertamento tecnico preventivo. Errore ricorrente è addebitare al conduttore interventi sugli impianti essenziali (elettrico, idrico, termico) o la sostituzione di una caldaia non a norma, che la giurisprudenza riconduce agli obblighi del locatore.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1609 c.c. specifica l’art. 1576 c.c. e presuppone l’obbligo del locatore di consegnare e mantenere la cosa in buono stato (art. 1575 c.c.). Si collega all’art. 1587 c.c., che impone al conduttore la diligenza del buon padre di famiglia nell’uso, all’art. 1588 c.c. sulla responsabilità per perdita e deterioramento, all’art. 1590 c.c. sulla restituzione e all’art. 1577 c.c., che disciplina l’avviso al locatore e le riparazioni urgenti eseguite dal conduttore. In caso di vizi della cosa operano gli artt. 1578 e 1581 c.c. Per le locazioni abitative, la ripartizione degli oneri accessori tra le parti trova ulteriori riferimenti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 e negli accordi territoriali previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.