Art. 1610 c.c. Spurgo di pozzi e di latrine
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
1. Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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