Art. 1612 c.c. Recesso convenzionale del locatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.