Art. 1557 c.c. Impossibilità di restituzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.