Art. 1556 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1556 c.c. apre il capo IV del titolo III del libro quarto e definisce il contratto estimatorio, noto nella prassi commerciale come vendita «in conto deposito» o «al venduto». Una parte, il tradens, consegna all’altra, l’accipiens, una o più cose mobili; questa si obbliga a pagarne il prezzo, ma può liberarsi restituendo le cose entro il termine stabilito.

La funzione economica è chiara: il produttore o il grossista si avvale dell’organizzazione del rivenditore per collocare la merce, mentre il rivenditore dispone di beni da offrire alla clientela senza anticiparne il costo e senza sopportare il rischio dell’invenduto. Il contratto è diffusissimo nella distribuzione di giornali e libri, nell’oreficeria, nell’abbigliamento e nei beni di consumo stagionali. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

  • contratto reale: si perfeziona con la consegna delle cose, non con il solo accordo;
  • oggetto: soltanto cose mobili, individuate in modo da consentirne la restituzione e il conteggio;
  • obbligazione con facoltà alternativa: l’accipiens è tenuto a pagare il prezzo, ma ha la facoltà di liberarsi restituendo le cose nel termine; la restituzione non è un obbligo ma un mezzo di liberazione;
  • prezzo: la stima, che dà nome al contratto, fissa il prezzo dovuto al tradens; ciò che l’accipiens ricava dalla rivendita oltre quel prezzo resta suo guadagno;
  • termine: se non è pattuito né ricavabile dagli usi, è determinato secondo l’art. 1183 c.c., in misura tale da lasciare all’accipiens un ragionevole spazio per vendere.

Le norme successive completano il quadro: l’accipiens non è liberato se la restituzione diventa impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.), e può disporre validamente delle cose, che i suoi creditori non possono pignorare o sequestrare finché il prezzo non sia pagato, mentre il tradens non può disporne fino alla restituzione (art. 1558 c.c.).

Profili applicativi

Il problema pratico più frequente è la qualificazione del rapporto. Il contratto estimatorio si distingue dal mandato a vendere, perché l’accipiens vende in nome e per conto proprio, non del tradens; dall’agenzia, che ha per oggetto un’attività di promozione di affari altrui; dalla vendita, perché questa non conosce la facoltà di restituire l’invenduto. L’obbligo di rendiconto non esclude lo schema estimatorio, che anzi presuppone un conteggio delle cose consegnate e di quelle restituite.

In giudizio, tipicamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il prezzo della merce non restituita, assumono valore indiziario le diciture dei documenti di trasporto («contratto estimatorio», «al venduto»), la qualità professionale delle parti e la natura dei beni. Salvo patti diversi, che deve provare chi li allega, è l’accipiens a dover curare la resa materiale; scaduto il termine senza restituzione, è dovuto il prezzo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2015, n. 25606: l’elemento essenziale del contratto estimatorio è la facoltà dell’accipiens di restituire la merce in alternativa al pagamento; non sono indispensabili né un termine espresso, determinabile secondo l’art. 1183 c.c., né una stima puntuale, purché il prezzo sia determinabile; il contratto è reale e si perfeziona con la consegna.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 20 gennaio 2022, n. 1736: il termine non è elemento caratterizzante del contratto; in mancanza di prova di accordi specifici, la resa e la materiale restituzione spettano all’accipiens, che altrimenti deve pagare il prezzo, e chi allega pattuizioni diverse deve provarle.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20651: la previsione di una garanzia a favore del tradens non altera la causa del contratto né lo trasforma in una vendita, perché resta intatta la facoltà dell’accipiens di restituire l’invenduto.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 aprile 1990, n. 3485: rispetto al mandato, è caratteristica del contratto estimatorio la facoltà di restituire le cose ricevute, e l’obbligo di rendiconto è con esso compatibile.
  • Cassazione civile, sez. III, 4 gennaio 1974, n. 9: l’accipiens vende per conto proprio e non del tradens; anche quando le parti non abbiano fissato il termine, all’accipiens va assicurato un ragionevole spazio di tempo per disporre delle cose ricevute.

Rapporti con altre norme

La nozione si completa con l’art. 1557 c.c. (impossibilità di restituzione) e con l’art. 1558 c.c. (potere di disposizione e limiti all’azione dei creditori). Per il termine opera l’art. 1183 c.c., per il luogo del pagamento l’art. 1182 c.c. La figura va confrontata con la vendita (art. 1470 c.c.), il mandato senza rappresentanza (artt. 1703 e 1705 c.c.), la commissione (art. 1731 c.c.), l’agenzia (art. 1742 c.c.) e il deposito (art. 1766 c.c.).