Art. 1556 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
1. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1556 c.c. apre il capo IV del titolo III del libro quarto e definisce il contratto estimatorio, noto nella prassi commerciale come vendita «in conto deposito» o «al venduto». Una parte, il tradens, consegna all’altra, l’accipiens, una o più cose mobili; questa si obbliga a pagarne il prezzo, ma può liberarsi restituendo le cose entro il termine stabilito.
La funzione economica è chiara: il produttore o il grossista si avvale dell’organizzazione del rivenditore per collocare la merce, mentre il rivenditore dispone di beni da offrire alla clientela senza anticiparne il costo e senza sopportare il rischio dell’invenduto. Il contratto è diffusissimo nella distribuzione di giornali e libri, nell’oreficeria, nell’abbigliamento e nei beni di consumo stagionali. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Le norme successive completano il quadro: l’accipiens non è liberato se la restituzione diventa impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.), e può disporre validamente delle cose, che i suoi creditori non possono pignorare o sequestrare finché il prezzo non sia pagato, mentre il tradens non può disporne fino alla restituzione (art. 1558 c.c.).
Profili applicativi
Il problema pratico più frequente è la qualificazione del rapporto. Il contratto estimatorio si distingue dal mandato a vendere, perché l’accipiens vende in nome e per conto proprio, non del tradens; dall’agenzia, che ha per oggetto un’attività di promozione di affari altrui; dalla vendita, perché questa non conosce la facoltà di restituire l’invenduto. L’obbligo di rendiconto non esclude lo schema estimatorio, che anzi presuppone un conteggio delle cose consegnate e di quelle restituite.
In giudizio, tipicamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il prezzo della merce non restituita, assumono valore indiziario le diciture dei documenti di trasporto («contratto estimatorio», «al venduto»), la qualità professionale delle parti e la natura dei beni. Salvo patti diversi, che deve provare chi li allega, è l’accipiens a dover curare la resa materiale; scaduto il termine senza restituzione, è dovuto il prezzo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La nozione si completa con l’art. 1557 c.c. (impossibilità di restituzione) e con l’art. 1558 c.c. (potere di disposizione e limiti all’azione dei creditori). Per il termine opera l’art. 1183 c.c., per il luogo del pagamento l’art. 1182 c.c. La figura va confrontata con la vendita (art. 1470 c.c.), il mandato senza rappresentanza (artt. 1703 e 1705 c.c.), la commissione (art. 1731 c.c.), l’agenzia (art. 1742 c.c.) e il deposito (art. 1766 c.c.).