Art. 1546 c.c. Responsabilità per debiti ereditari
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
1. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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