Art. 1543 c.c. Forme

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.

2. Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.