Art. 1543 c.c. Forme
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.
2. Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità.