Art. 1544 c.c. Obblighi del venditore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.