Art. 1542 c.c. Garanzia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.