Art. 1542 c.c. Garanzia
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
1. Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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