Art. 144 c.c. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

2. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 144 c.c. si colloca nel capo IV del titolo VI del libro primo, dedicato ai diritti e ai doveri che nascono dal matrimonio, subito dopo l’art. 143 c.c., che enuncia l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e i doveri reciproci di fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione. La norma traduce sul piano organizzativo quel principio di eguaglianza: le decisioni fondamentali sulla vita della famiglia non spettano più a uno solo dei coniugi, ma sono rimesse al loro accordo.

Il testo vigente deriva dalla riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha superato il modello gerarchico originario, nel quale era il marito a fissare la residenza e a dirigere la famiglia. La disposizione è espressione della tutela che l’art. 29 Cost. riserva alla famiglia fondata sul matrimonio e alla parità tra i coniugi. Una regola analoga è dettata per le unioni civili dall’art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che attribuisce alle parti il potere di concordare l’indirizzo della vita familiare e di fissare la residenza comune.

Contenuto della disposizione

La norma si compone di due proposizioni.

  • Il dovere di concordare (primo comma): i coniugi stabiliscono insieme l’indirizzo della vita familiare, cioè le scelte di fondo che orientano la vita comune (organizzazione domestica, impiego delle risorse, educazione dei figli, stile di vita), e fissano la residenza della famiglia, intesa come luogo in cui si svolge la vita comune. Il criterio è duplice: vanno contemperate le esigenze di entrambi i coniugi e quelle, definite preminenti, della famiglia come comunità.
  • Il potere di attuazione (secondo comma): ciascun coniuge può dare esecuzione all’indirizzo concordato, compiendo da solo gli atti che ne costituiscono svolgimento, senza dover ottenere ogni volta il consenso dell’altro.

L’accordo non richiede forme particolari e può formarsi anche per fatti concludenti, attraverso il modo in cui la coppia di fatto organizza la propria vita. Esso ha carattere dinamico: è assunto rebus sic stantibus, cioè in relazione alle circostanze del momento, e può essere rinegoziato al mutare delle esigenze. In caso di disaccordo, l’art. 145 c.c. consente a ciascun coniuge di rivolgersi al giudice, che tenta di raggiungere una soluzione concordata e, su richiesta congiunta, adotta quella che ritiene più adeguata.

La residenza della famiglia non coincide necessariamente con la residenza anagrafica dei singoli: ciò che il codice impone è la coabitazione (art. 143 c.c.), non un’identica iscrizione anagrafica. Per giusta causa o per accordo, i coniugi possono anche stabilire residenze distinte, purché permanga la comunione di vita.

Profili applicativi

Il terreno su cui la norma trova applicazione più frequente è il giudizio di separazione. Il rifiuto sistematico e ingiustificato di concordare la residenza, così come l’abbandono unilaterale della casa familiare, costituiscono violazioni dei doveri coniugali e possono fondare l’addebito ai sensi dell’art. 151, secondo comma, c.c., a condizione che abbiano causato l’intollerabilità della convivenza. L’addebito è invece escluso se l’allontanamento è sorretto da giusta causa (art. 146 c.c.), se è stato provocato dal comportamento dell’altro coniuge o se è intervenuto quando la crisi era già irreversibile. Spetta a chi si è allontanato dimostrare la giustificazione.

Errore ricorrente è attribuire agli accordi familiari efficacia contrattuale: essi non sono coercibili né suscettibili di esecuzione forzata, e la loro violazione rileva solo sul piano dei rapporti personali e dell’addebito. Gli accordi assunti durante la vita comune possono tuttavia orientare il giudice nella regolazione del mantenimento e dell’affidamento dei figli.

La nozione di residenza familiare assume rilievo anche in ambito tributario, in particolare per le agevolazioni sulla prima casa e per l’esenzione IMU sull’abitazione principale, dove la giurisprudenza valorizza la libertà dei coniugi di organizzare residenze anche disgiunte.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 3 ottobre 2008, n. 24574: quando il mancato accordo sulla residenza è dedotto come causa di addebito, il giudice deve considerare che la scelta spetta a entrambi i coniugi e non può essere misurata solo sulle esigenze professionali ed economiche del marito, ma deve tener conto di quelle di entrambi e della serenità della famiglia; nel caso, andavano valutate le ragioni della moglie legate alla gravidanza e alla prossima maternità.
  • Cassazione civile, sez. I, 13 maggio 1986, n. 3168: il sistematico rifiuto di fissare o concordare la residenza familiare, privo di giustificazioni apprezzabili come quelle lavorative, viola i doveri matrimoniali e può determinare separazione e addebito; non rileva che lo stile di vita del coniuge fosse noto all’altro prima delle nozze, perché tali doveri non sono rinunciabili neppure in modo implicito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 21 dicembre 2025, n. 33389: gli accordi sull’indirizzo della vita familiare e sulla residenza non hanno natura contrattuale vincolante e non sono eseguibili coattivamente; la loro rescissione unilaterale ingiustificata può rilevare ai fini dell’addebito, ma non consente di ottenere ex art. 2932 c.c. la costituzione di un diritto di abitazione sull’immobile dell’altro coniuge destinato a futura residenza familiare.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 27 marzo 2025, n. 8071: l’allontanamento unilaterale dal domicilio familiare viola il dovere di convivenza e basta di per sé a giustificare l’addebito, salvo la prova di una giusta causa ex art. 146 c.c. o dell’anteriorità della crisi; la mera tolleranza dell’altro coniuge non esclude l’illiceità della condotta.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 17 dicembre 2014, n. 26638: il trasferimento di un coniuge con il figlio minore in una nuova residenza in attesa della separazione giudiziale non integra, di per sé, causa di addebito, poiché affidamento e residenza del minore vengono poi stabiliti dal giudice secondo il suo preminente interesse.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 19 gennaio 2023, n. 1623: in virtù degli accordi ex art. 144 c.c., i coniugi possono stabilire residenze disgiunte senza venir meno all’affectio coniugalis; ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale basta che il possessore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 23 dicembre 2015, n. 25892: ai fini dell’agevolazione prima casa il requisito della residenza va riferito alla famiglia, perché i coniugi sono tenuti alla coabitazione e non a una comune residenza anagrafica; l’art. 144 c.c. privilegia le esigenze della famiglia come entità distinta dai singoli.

Rapporti con altre norme

L’art. 143 c.c. fissa i doveri reciproci, tra cui la coabitazione, di cui la residenza familiare costituisce la sede; l’art. 145 c.c. disciplina l’intervento del giudice in caso di disaccordo; l’art. 146 c.c. regola l’allontanamento dalla residenza familiare senza giusta causa, con sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale. L’art. 151 c.c. collega la violazione dei doveri coniugali all’addebito della separazione, mentre l’art. 316 c.c. estende il metodo dell’accordo all’esercizio della responsabilità genitoriale. Per le unioni civili vale l’art. 1, comma 12, della legge n. 76/2016. Sul piano costituzionale la norma attua gli artt. 29 e 3 Cost.