Art. 144 c.c. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
2. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 144 c.c. si colloca nel capo IV del titolo VI del libro primo, dedicato ai diritti e ai doveri che nascono dal matrimonio, subito dopo l’art. 143 c.c., che enuncia l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e i doveri reciproci di fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione. La norma traduce sul piano organizzativo quel principio di eguaglianza: le decisioni fondamentali sulla vita della famiglia non spettano più a uno solo dei coniugi, ma sono rimesse al loro accordo.
Il testo vigente deriva dalla riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha superato il modello gerarchico originario, nel quale era il marito a fissare la residenza e a dirigere la famiglia. La disposizione è espressione della tutela che l’art. 29 Cost. riserva alla famiglia fondata sul matrimonio e alla parità tra i coniugi. Una regola analoga è dettata per le unioni civili dall’art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che attribuisce alle parti il potere di concordare l’indirizzo della vita familiare e di fissare la residenza comune.
Contenuto della disposizione
La norma si compone di due proposizioni.
L’accordo non richiede forme particolari e può formarsi anche per fatti concludenti, attraverso il modo in cui la coppia di fatto organizza la propria vita. Esso ha carattere dinamico: è assunto rebus sic stantibus, cioè in relazione alle circostanze del momento, e può essere rinegoziato al mutare delle esigenze. In caso di disaccordo, l’art. 145 c.c. consente a ciascun coniuge di rivolgersi al giudice, che tenta di raggiungere una soluzione concordata e, su richiesta congiunta, adotta quella che ritiene più adeguata.
La residenza della famiglia non coincide necessariamente con la residenza anagrafica dei singoli: ciò che il codice impone è la coabitazione (art. 143 c.c.), non un’identica iscrizione anagrafica. Per giusta causa o per accordo, i coniugi possono anche stabilire residenze distinte, purché permanga la comunione di vita.
Profili applicativi
Il terreno su cui la norma trova applicazione più frequente è il giudizio di separazione. Il rifiuto sistematico e ingiustificato di concordare la residenza, così come l’abbandono unilaterale della casa familiare, costituiscono violazioni dei doveri coniugali e possono fondare l’addebito ai sensi dell’art. 151, secondo comma, c.c., a condizione che abbiano causato l’intollerabilità della convivenza. L’addebito è invece escluso se l’allontanamento è sorretto da giusta causa (art. 146 c.c.), se è stato provocato dal comportamento dell’altro coniuge o se è intervenuto quando la crisi era già irreversibile. Spetta a chi si è allontanato dimostrare la giustificazione.
Errore ricorrente è attribuire agli accordi familiari efficacia contrattuale: essi non sono coercibili né suscettibili di esecuzione forzata, e la loro violazione rileva solo sul piano dei rapporti personali e dell’addebito. Gli accordi assunti durante la vita comune possono tuttavia orientare il giudice nella regolazione del mantenimento e dell’affidamento dei figli.
La nozione di residenza familiare assume rilievo anche in ambito tributario, in particolare per le agevolazioni sulla prima casa e per l’esenzione IMU sull’abitazione principale, dove la giurisprudenza valorizza la libertà dei coniugi di organizzare residenze anche disgiunte.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 143 c.c. fissa i doveri reciproci, tra cui la coabitazione, di cui la residenza familiare costituisce la sede; l’art. 145 c.c. disciplina l’intervento del giudice in caso di disaccordo; l’art. 146 c.c. regola l’allontanamento dalla residenza familiare senza giusta causa, con sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale. L’art. 151 c.c. collega la violazione dei doveri coniugali all’addebito della separazione, mentre l’art. 316 c.c. estende il metodo dell’accordo all’esercizio della responsabilità genitoriale. Per le unioni civili vale l’art. 1, comma 12, della legge n. 76/2016. Sul piano costituzionale la norma attua gli artt. 29 e 3 Cost.