1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.
Testo in vigore dal 7 febbraio 2014
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 147 c.c. si colloca nel capo IV del titolo VI del libro primo, dedicato ai diritti e ai doveri che nascono dal matrimonio, e individua i doveri dei coniugi verso i figli: mantenerli, istruirli, educarli e assisterli moralmente. La norma dà attuazione all’art. 30 Cost., che qualifica il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole come dovere e diritto dei genitori, anche se nati fuori del matrimonio.
La formulazione attuale risale alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha sostituito il riferimento ai principi della morale con il criterio del rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione avviata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha aggiunto il rinvio all’art. 315-bis c.c., che enuncia i diritti del figlio in quanto tale. Ne risulta che il dovere, pur collocato tra gli effetti del matrimonio, discende dalla procreazione e grava allo stesso modo su tutti i genitori, coniugati o no, in coerenza con l’unicità dello stato di figlio sancita dall’art. 315 c.c.
Contenuto della disposizione
I doveri gravano su ambedue i genitori, in posizione di parità, e hanno contenuto ampio:
mantenimento: soddisfacimento delle esigenze materiali del figlio (alimentazione, abitazione, salute, svago, vita di relazione), da non confondere con i semplici alimenti, che presuppongono lo stato di bisogno;
istruzione: accesso alla formazione scolastica e professionale adeguata alle attitudini del figlio;
educazione: trasmissione di valori e regole di comportamento, nel rispetto della personalità in formazione;
assistenza morale: presenza affettiva e cura della relazione, il cui difetto può avere rilievo anche quando le prestazioni economiche siano regolarmente adempiute.
Il limite del rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni esclude una funzione genitoriale autoritaria: le scelte educative devono essere orientate all’interesse del figlio e non alle preferenze dei genitori. La misura del concorso di ciascun genitore è fissata dall’art. 316-bis c.c., in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo.
L’obbligo nasce con la nascita del figlio, prescinde dall’accertamento giudiziale della filiazione, che ha efficacia retroattiva, e non cessa automaticamente con la maggiore età: per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice può disporre un assegno periodico ai sensi dell’art. 337-septies c.c.
Profili applicativi
Le questioni più frequenti riguardano la durata del mantenimento dei figli maggiorenni, la quantificazione dell’assegno nella crisi della coppia, il rimborso delle spese anticipate da un solo genitore e il risarcimento del danno per abbandono del figlio. Quanto al figlio maggiorenne, l’orientamento più recente pone a suo carico la prova di non essere autosufficiente e di essersi impegnato negli studi e nella ricerca di un lavoro; la prova è agevole per il neomaggiorenne che prosegue regolarmente gli studi, rigorosa per il figlio adulto, in base al principio di autoresponsabilità.
Il genitore che ha provveduto da solo al mantenimento può agire in regresso contro l’altro per la quota di sua spettanza, anche per il periodo anteriore alla domanda giudiziale, dimostrando gli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti. La violazione grave e protratta dei doveri dell’art. 147 c.c. integra inoltre l’illecito cosiddetto endofamiliare, cioè l’illecito civile commesso all’interno delle relazioni familiari, fonte di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. Errore ricorrente è ritenere che il danno sia in re ipsa, cioè presunto per il solo fatto della violazione: esso va allegato e provato, sebbene le presunzioni abbiano un ruolo rilevante.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. I, ord. 5 agosto 2026, n. 24449: i doveri degli artt. 147 e 148 c.c. derivano dalla sola procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità; la responsabilità del genitore che non ha riconosciuto il figlio presuppone la consapevolezza del concepimento, desumibile anche da indizi univoci, e non è esclusa dal silenzio dell’altro genitore; per il passato il genitore che ha provveduto da solo vanta un regresso pro quota ex art. 1299 c.c., da quantificare sugli esborsi sostenuti e non sull’assegno fissato per il futuro.
Cassazione civile, sez. I, ord. 21 febbraio 2024, n. 4594: la violazione dell’obbligo di concorrere all’educazione e al mantenimento dei figli fonda la responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, liquidabile in via equitativa con riferimento analogico, corretto, alle tabelle sul danno da perdita del rapporto parentale; la prescrizione decorre dalla cessazione del comportamento abbandonico, che ha natura di illecito permanente.
Cassazione civile, sez. I, ord. 8 gennaio 2025, n. 375: nell’illecito permanente di abbandono il danno si produce giorno per giorno fino alla cessazione della condotta; occorre accertare quando il figlio abbia raggiunto una consapevolezza emotiva tale da poter esercitare il diritto al risarcimento, e l’archiviazione penale non vincola il giudice civile nella scelta del termine di prescrizione applicabile.
Cassazione civile, sez. I, ord. 7 settembre 2025, n. 24719: il danno non patrimoniale da violazione dei doveri genitoriali non è mai in re ipsa, ma può essere provato con presunzioni semplici; la perdita della bigenitorialità per consapevole sottrazione del genitore ai propri doveri è un fatto noto dal quale desumere l’alterazione della vita del figlio.
Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875: grava sul figlio maggiorenne la prova dei presupposti del mantenimento; per il neomaggiorenne che prosegue gli studi basta tale circostanza, mentre per il figlio adulto la prova delle ragioni oggettive del mancato inserimento lavorativo è particolarmente rigorosa, e l’obbligo genitoriale si estende per il tempo mediamente necessario a trovare un’occupazione.
Cassazione civile, sez. I, ord. 22 giugno 2023, n. 17947: raggiunta la maggiore età si presume la capacità di produrre reddito; la mancanza di rapporti tra figlio e genitore non basta di per sé a escludere il mantenimento, dovendo il giudice verificare se il genitore abbia adempiuto in passato e se il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete di rendersi autonomo.
Cassazione civile, sez. VI-1, ord. 8 febbraio 2023, n. 3769: il mantenimento cessa quando il figlio abbia intrapreso un’attività lavorativa che dimostri un’adeguata capacità, e non rivive per la successiva perdita dell’occupazione; la modestia del reddito percepito è irrilevante se non si provi l’impossibilità di reperire un lavoro più remunerativo.
Rapporti con altre norme
L’art. 147 c.c. va letto con l’art. 315-bis c.c., che attribuisce al figlio il diritto a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, e con l’art. 316-bis c.c., che ripartisce il concorso dei genitori in proporzione alle loro risorse; l’art. 148 c.c. rinvia a quest’ultima disposizione per i figli nati nel matrimonio. Nella crisi familiare operano gli artt. 337-ter c.c., per la determinazione dell’assegno secondo il principio di proporzionalità, e 337-septies c.c., per i figli maggiorenni. L’art. 30 Cost. ne costituisce il fondamento, mentre l’art. 2059 c.c. consente il risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e l’art. 1299 c.c. regola il regresso tra condebitori solidali. Sul piano penale, la sottrazione agli obblighi di assistenza può integrare il reato dell’art. 570 c.p.
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Inquadramento e ratio
L’art. 147 c.c. si colloca nel capo IV del titolo VI del libro primo, dedicato ai diritti e ai doveri che nascono dal matrimonio, e individua i doveri dei coniugi verso i figli: mantenerli, istruirli, educarli e assisterli moralmente. La norma dà attuazione all’art. 30 Cost., che qualifica il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole come dovere e diritto dei genitori, anche se nati fuori del matrimonio.
La formulazione attuale risale alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha sostituito il riferimento ai principi della morale con il criterio del rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione avviata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha aggiunto il rinvio all’art. 315-bis c.c., che enuncia i diritti del figlio in quanto tale. Ne risulta che il dovere, pur collocato tra gli effetti del matrimonio, discende dalla procreazione e grava allo stesso modo su tutti i genitori, coniugati o no, in coerenza con l’unicità dello stato di figlio sancita dall’art. 315 c.c.
Contenuto della disposizione
I doveri gravano su ambedue i genitori, in posizione di parità, e hanno contenuto ampio:
Il limite del rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni esclude una funzione genitoriale autoritaria: le scelte educative devono essere orientate all’interesse del figlio e non alle preferenze dei genitori. La misura del concorso di ciascun genitore è fissata dall’art. 316-bis c.c., in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo.
L’obbligo nasce con la nascita del figlio, prescinde dall’accertamento giudiziale della filiazione, che ha efficacia retroattiva, e non cessa automaticamente con la maggiore età: per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice può disporre un assegno periodico ai sensi dell’art. 337-septies c.c.
Profili applicativi
Le questioni più frequenti riguardano la durata del mantenimento dei figli maggiorenni, la quantificazione dell’assegno nella crisi della coppia, il rimborso delle spese anticipate da un solo genitore e il risarcimento del danno per abbandono del figlio. Quanto al figlio maggiorenne, l’orientamento più recente pone a suo carico la prova di non essere autosufficiente e di essersi impegnato negli studi e nella ricerca di un lavoro; la prova è agevole per il neomaggiorenne che prosegue regolarmente gli studi, rigorosa per il figlio adulto, in base al principio di autoresponsabilità.
Il genitore che ha provveduto da solo al mantenimento può agire in regresso contro l’altro per la quota di sua spettanza, anche per il periodo anteriore alla domanda giudiziale, dimostrando gli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti. La violazione grave e protratta dei doveri dell’art. 147 c.c. integra inoltre l’illecito cosiddetto endofamiliare, cioè l’illecito civile commesso all’interno delle relazioni familiari, fonte di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. Errore ricorrente è ritenere che il danno sia in re ipsa, cioè presunto per il solo fatto della violazione: esso va allegato e provato, sebbene le presunzioni abbiano un ruolo rilevante.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 147 c.c. va letto con l’art. 315-bis c.c., che attribuisce al figlio il diritto a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, e con l’art. 316-bis c.c., che ripartisce il concorso dei genitori in proporzione alle loro risorse; l’art. 148 c.c. rinvia a quest’ultima disposizione per i figli nati nel matrimonio. Nella crisi familiare operano gli artt. 337-ter c.c., per la determinazione dell’assegno secondo il principio di proporzionalità, e 337-septies c.c., per i figli maggiorenni. L’art. 30 Cost. ne costituisce il fondamento, mentre l’art. 2059 c.c. consente il risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e l’art. 1299 c.c. regola il regresso tra condebitori solidali. Sul piano penale, la sottrazione agli obblighi di assistenza può integrare il reato dell’art. 570 c.p.