1. Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1466 c.c. chiude la sezione sull’impossibilità sopravvenuta e adatta la regola dell’art. 1463 c.c. ai contratti plurilaterali con comunione di scopo, richiamati attraverso l’art. 1420 c.c. Si tratta dei contratti con più di due parti nei quali le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune: il caso tipico è il contratto di società, ma vi rientrano il consorzio, l’associazione e, secondo la giurisprudenza, figure come la transazione conclusa tra più centri di interesse.
In questi contratti manca il nesso di scambio tra una prestazione e l’altra: ciascun contraente non si obbliga in vista della prestazione di un altro, ma per realizzare un risultato comune. Ne discende la ratio della norma: l’impossibilità che colpisce la prestazione di uno solo dei partecipanti non giustifica di per sé il venir meno dell’intero rapporto, che può proseguire tra gli altri. Il principio di conservazione è il medesimo che ispira gli artt. 1420, 1446 e 1459 c.c. per nullità, annullabilità e inadempimento. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La norma pone una regola e un’eccezione:
regola: l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre. Il vincolo si scioglie soltanto nei confronti della parte la cui prestazione è divenuta impossibile, che esce dal rapporto;
eccezione: il contratto si scioglie per intero quando la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale, cioè quando senza di essa lo scopo comune non sia più realizzabile.
Il giudizio di essenzialità è rimesso al giudice di merito e va condotto in concreto, guardando al peso dell’apporto mancato nell’economia dell’iniziativa comune: un conferimento infungibile o una prestazione d’opera insostituibile possono essere essenziali, mentre un apporto modesto o surrogabile con altri mezzi di regola non lo è. Per presupposti e caratteri dell’impossibilità (sopravvenuta, oggettiva, non imputabile) valgono le regole degli artt. 1256 e 1463 c.c.
Profili applicativi
Nel diritto societario la regola trova applicazione specifica nelle norme sullo scioglimento del rapporto limitatamente a un socio: l’art. 2286 c.c. prevede l’esclusione del socio che ha conferito l’uso o la proprietà di una cosa poi perita, o la cui opera sia divenuta impossibile, e l’art. 2272 c.c. elenca le cause di scioglimento della società, tra cui la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Il problema pratico più frequente è di qualificazione: occorre stabilire se un contratto con pluralità di parti sia davvero plurilaterale con comunione di scopo o sia invece un contratto di scambio con parte soggettivamente complessa, al quale l’art. 1466 c.c. non si applica. Per i contratti associativi la giurisprudenza esclude anche l’applicazione delle norme sul rischio e sull’eccessiva onerosità, pensate per i contratti di scambio.
Sul piano processuale, la domanda diretta allo scioglimento dell’intero contratto plurilaterale coinvolge tutte le parti, tra le quali sussiste litisconsorzio necessario.
Orientamenti giurisprudenziali
Le pronunce specifiche sull’art. 1466 c.c. sono rare e risalenti; i principi si ricavano soprattutto dalla giurisprudenza sui contratti plurilaterali in generale.
Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 1972, n. 3572: il contratto plurilaterale non si identifica per il numero delle parti, superiore a due, ma per la direzione delle prestazioni di ciascuna verso uno scopo comune, che lo distingue dal contratto di scambio, nel quale la prestazione di una parte è eseguita nell’interesse dell’altra.
Cassazione civile, sez. II, 5 aprile 1982, n. 2089: la transazione caratterizzata da una pluralità di centri di interesse può configurarsi come contratto plurilaterale, al quale si applicano gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c., sicché il vizio o lo scioglimento del vincolo di una parte non travolge l’intero rapporto, salvo che la sua partecipazione sia essenziale.
Cassazione civile, sez. II, 12 febbraio 1998, n. 1507: ai contratti a struttura associativa, come i consorzi, non si applicano gli artt. 1465 e 1467 c.c., perché la comunanza dello scopo esclude la contrapposizione di interessi e il nesso sinallagmatico che quelle norme presuppongono.
Cassazione civile, sez. II, 28 aprile 1986, n. 2925: la domanda di risoluzione di un contratto con pluralità di parti dà luogo a litisconsorzio necessario, perché il rapporto comune non può sussistere per alcuni contraenti e non per altri; la decisione resa senza tutte le parti è inutile.
Rapporti con altre norme
L’art. 1466 c.c. forma un sistema con l’art. 1420 c.c. (nullità), l’art. 1446 c.c. (annullabilità) e l’art. 1459 c.c. (risoluzione per inadempimento), tutti fondati sull’essenzialità della singola partecipazione. Presuppone la disciplina generale dell’impossibilità sopravvenuta (artt. 1256 e 1463 c.c.) e si raccorda con le norme sulle società di persone (artt. 2272 e 2286 c.c.), che ne costituiscono applicazioni specifiche, e con le disposizioni sui consorzi (artt. 2602 e seguenti c.c.). Sul piano processuale rileva l’art. 102 c.p.c. sul litisconsorzio necessario.
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Inquadramento e ratio
L’art. 1466 c.c. chiude la sezione sull’impossibilità sopravvenuta e adatta la regola dell’art. 1463 c.c. ai contratti plurilaterali con comunione di scopo, richiamati attraverso l’art. 1420 c.c. Si tratta dei contratti con più di due parti nei quali le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune: il caso tipico è il contratto di società, ma vi rientrano il consorzio, l’associazione e, secondo la giurisprudenza, figure come la transazione conclusa tra più centri di interesse.
In questi contratti manca il nesso di scambio tra una prestazione e l’altra: ciascun contraente non si obbliga in vista della prestazione di un altro, ma per realizzare un risultato comune. Ne discende la ratio della norma: l’impossibilità che colpisce la prestazione di uno solo dei partecipanti non giustifica di per sé il venir meno dell’intero rapporto, che può proseguire tra gli altri. Il principio di conservazione è il medesimo che ispira gli artt. 1420, 1446 e 1459 c.c. per nullità, annullabilità e inadempimento. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La norma pone una regola e un’eccezione:
Il giudizio di essenzialità è rimesso al giudice di merito e va condotto in concreto, guardando al peso dell’apporto mancato nell’economia dell’iniziativa comune: un conferimento infungibile o una prestazione d’opera insostituibile possono essere essenziali, mentre un apporto modesto o surrogabile con altri mezzi di regola non lo è. Per presupposti e caratteri dell’impossibilità (sopravvenuta, oggettiva, non imputabile) valgono le regole degli artt. 1256 e 1463 c.c.
Profili applicativi
Nel diritto societario la regola trova applicazione specifica nelle norme sullo scioglimento del rapporto limitatamente a un socio: l’art. 2286 c.c. prevede l’esclusione del socio che ha conferito l’uso o la proprietà di una cosa poi perita, o la cui opera sia divenuta impossibile, e l’art. 2272 c.c. elenca le cause di scioglimento della società, tra cui la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Il problema pratico più frequente è di qualificazione: occorre stabilire se un contratto con pluralità di parti sia davvero plurilaterale con comunione di scopo o sia invece un contratto di scambio con parte soggettivamente complessa, al quale l’art. 1466 c.c. non si applica. Per i contratti associativi la giurisprudenza esclude anche l’applicazione delle norme sul rischio e sull’eccessiva onerosità, pensate per i contratti di scambio.
Sul piano processuale, la domanda diretta allo scioglimento dell’intero contratto plurilaterale coinvolge tutte le parti, tra le quali sussiste litisconsorzio necessario.
Orientamenti giurisprudenziali
Le pronunce specifiche sull’art. 1466 c.c. sono rare e risalenti; i principi si ricavano soprattutto dalla giurisprudenza sui contratti plurilaterali in generale.
Rapporti con altre norme
L’art. 1466 c.c. forma un sistema con l’art. 1420 c.c. (nullità), l’art. 1446 c.c. (annullabilità) e l’art. 1459 c.c. (risoluzione per inadempimento), tutti fondati sull’essenzialità della singola partecipazione. Presuppone la disciplina generale dell’impossibilità sopravvenuta (artt. 1256 e 1463 c.c.) e si raccorda con le norme sulle società di persone (artt. 2272 e 2286 c.c.), che ne costituiscono applicazioni specifiche, e con le disposizioni sui consorzi (artt. 2602 e seguenti c.c.). Sul piano processuale rileva l’art. 102 c.p.c. sul litisconsorzio necessario.