Art. 1467 c.c. Contratto con prestazioni corrispettive
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458.
2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.
3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1467 c.c. apre il capo XIV del titolo II del libro quarto, dedicato all’eccessiva onerosità, che insieme all’impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 ss. c.c.) e all’inadempimento (artt. 1453 ss. c.c.) completa il sistema dei rimedi risolutori dei contratti a prestazioni corrispettive. La norma tutela il sinallagma funzionale, cioè la corrispondenza tra le prestazioni non solo al momento della conclusione del contratto, ma per tutta la durata del rapporto.
La disposizione dà rilievo positivo al principio tradizionalmente espresso dalla clausola rebus sic stantibus: un rapporto patrimoniale non può essere mantenuto in vita quando siano venute meno, in misura notevole, le condizioni di equilibrio sulle quali è sorto. Il principio opposto, pacta sunt servanda (art. 1372 c.c.), resta però la regola: la risoluzione è un rimedio eccezionale, riservato alle alterazioni gravi e anomale, mentre il rischio economico ordinario resta a carico di ciascun contraente.
Contenuto della disposizione
I presupposti dell’azione sono quattro e devono ricorrere congiuntamente:
Legittimata all’azione è la sola parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa. La sentenza è costitutiva e produce gli effetti dell’art. 1458 c.c.: retroattività tra le parti, salvo che per le prestazioni già eseguite nei contratti a esecuzione continuata o periodica, e salvezza dei diritti acquistati dai terzi.
Il terzo comma attribuisce alla controparte la facoltà di evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (reductio ad aequitatem). L’offerta è un atto unilaterale con cui la controparte esercita un diritto potestativo di rettifica; non è necessario ripristinare l’esatto equilibrio originario, essendo sufficiente ricondurre lo squilibrio entro l’alea normale.
Profili applicativi
Grava sulla parte che chiede la risoluzione l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’evento sopravvenuto, i suoi caratteri di straordinarietà e imprevedibilità e l’effettiva alterazione dell’equilibrio originario, quantificata nel confronto tra il valore attuale delle prestazioni. Errore frequente è invocare circostanze già note o prevedibili al momento della stipula, come la pendenza di un contenzioso sul bene o il normale andamento ciclico dei prezzi di mercato.
Il giudice deve accertare separatamente entrambi i caratteri dell’evento: l’imprevedibilità non può supplire alla mancata verifica della straordinarietà. Gli investimenti che una parte affronta per attrezzarsi all’adempimento non entrano nel calcolo dello squilibrio, trattandosi di costi preparatori che non stanno in rapporto di corrispettività con la controprestazione.
La norma ha trovato largo impiego nei contratti preliminari di compravendita immobiliare con stipula del definitivo a distanza di anni e nei contratti di durata colpiti da mutamenti normativi o di mercato. Durante l’emergenza sanitaria si è discusso se la parte onerata potesse chiedere direttamente la riduzione del canone: la giurisprudenza ha escluso, per i contratti onerosi, un diritto della parte onerata a ottenere giudizialmente la riduzione della propria prestazione, potendo essa soltanto domandare la risoluzione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1468 c.c. regola l’eccessiva onerosità nei contratti con obbligazioni di una sola parte, nei quali l’onerato può chiedere la riduzione della prestazione o una modificazione delle modalità di esecuzione. L’art. 1469 c.c. esclude il rimedio nei contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti. Gli artt. 1463-1466 c.c. disciplinano la diversa ipotesi in cui la prestazione divenga impossibile, mentre gli artt. 1453 ss. c.c. regolano la risoluzione per inadempimento, che presuppone l’imputabilità. Discipline speciali di revisione prevalgono sul rimedio generale: l’art. 1664 c.c. prevede la revisione del prezzo nell’appalto per variazioni dei costi superiori a un decimo, e nei contratti pubblici operano clausole di revisione dei prezzi di fonte legislativa. La clausola penale riducibile ex art. 1384 c.c. e il principio di buona fede nell’esecuzione (art. 1375 c.c.) completano gli strumenti di controllo dell’equilibrio contrattuale.