1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1463 c.c. apre la sezione dedicata all’impossibilità sopravvenuta nel capo della risoluzione del contratto e collega la disciplina generale delle obbligazioni a quella dei contratti a prestazioni corrispettive. Secondo l’art. 1256 c.c., l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. Nei contratti di scambio, però, l’estinzione di una sola obbligazione lascerebbe in piedi quella corrispettiva, spezzando il nesso di reciprocità (il sinallagma): la norma impedisce questo esito, facendo venir meno anche la controprestazione.
La ratio è la conservazione dell’equilibrio funzionale del contratto: se una parte non può più ricevere ciò per cui si era obbligata, non deve neppure pagare. Il rischio dell’evento impeditivo resta così a carico del debitore della prestazione divenuta impossibile, che perde il diritto al corrispettivo. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Presupposti dell’effetto risolutivo sono:
un contratto a prestazioni corrispettive;
un’impossibilità sopravvenuta alla conclusione del contratto (quella originaria determina la nullità per difetto dell’oggetto, artt. 1346 e 1418 c.c.);
un’impossibilità totale, oggettiva e definitiva: l’impossibilità temporanea sospende soltanto l’obbligazione, nei limiti dell’interesse del creditore (art. 1256, secondo comma, c.c.), e quella parziale è regolata dall’art. 1464 c.c.;
la non imputabilità dell’evento al debitore, altrimenti si versa nell’inadempimento e si applicano gli artt. 1218 e 1453 c.c.
L’effetto è duplice. La parte liberata non può pretendere la controprestazione; se l’ha già ricevuta, deve restituirla secondo le norme sulla ripetizione dell’indebito (artt. 2033 e seguenti c.c.). La risoluzione opera di diritto: la sentenza che la riconosce ha natura dichiarativa e non costitutiva. Non spetta alcun risarcimento, mancando un inadempimento imputabile.
Profili applicativi
La giurisprudenza ha esteso l’ambito della norma all’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore: la prestazione resta materialmente eseguibile, ma un evento non imputabile al creditore rende irrealizzabile lo scopo che ne costituiva la causa concreta. Il campo tipico è quello dei contratti turistici e alberghieri, nei quali la malattia o la morte del viaggiatore, o un’epidemia nel luogo di destinazione, vanificano la finalità di vacanza. Restano invece irrilevanti il semplice disinteresse sopravvenuto e i motivi individuali che non abbiano assunto rilievo causale.
Sul piano probatorio, chi invoca l’impossibilità deve dimostrare l’evento, il suo carattere assoluto e definitivo e l’assenza di colpa; l’impedimento prevedibile al momento della stipula, o derivante da un rischio assunto contrattualmente, non libera. Errore frequente è chiedere, insieme alla risoluzione per impossibilità, il risarcimento del danno: le due pretese sono incompatibili, salvo che l’impossibilità sia imputabile.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. II, 22 ottobre 1982, n. 5496: l’impossibilità sopravvenuta, se assoluta, oggettiva e definitiva, determina la risoluzione ai sensi dell’art. 1463 c.c.; se temporanea, comporta soltanto la sospensione del contratto entro i limiti dell’interesse del creditore.
Cassazione civile, sez. II, n. 1037/1995: l’impossibilità definitiva non imputabile estingue l’obbligazione e risolve di diritto il contratto, con applicazione delle regole generali sulla risoluzione, compresa la retroattività, senza che possa parlarsi di inadempimento colpevole.
Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958: la risoluzione per impossibilità può essere invocata anche dalla parte la cui prestazione è rimasta possibile, quando sia divenuta impossibile, per causa non imputabile al creditore, l’utilizzazione della prestazione altrui; nella specie la morte di uno dei coniugi alla vigilia del soggiorno alberghiero ha giustificato la restituzione del prezzo.
Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315: nel contratto di viaggio tutto compreso la finalità turistica connota la causa concreta, e l’impossibilità non imputabile di fruire della prestazione, come per un’epidemia in atto nel luogo di destinazione, è causa autonoma di estinzione dell’obbligazione, distinta dall’impossibilità di esecuzione regolata dagli artt. 1463 e 1464 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 10 luglio 2018, n. 18047: la grave patologia che colpisce il viaggiatore alla vigilia della partenza rende inattuabile la causa del pacchetto turistico e giustifica la restituzione integrale del prezzo, senza che rilevi la mancata stipula della polizza facoltativa offerta dall’operatore.
Cassazione civile, sez. VI, ord. 4 maggio 2015, n. 8867: non integra impossibilità di utilizzazione il mero disinteresse o il disagio psicologico del creditore conseguente a un grave lutto familiare, quando questi resti oggettivamente in grado di fruire della prestazione, nella specie un corso di lingua.
Cassazione civile, sez. III, ord. 6 dicembre 2024, n. 31368: la finalità di trascorrere insieme la vacanza può connotare la causa concreta anche di più contratti formalmente distinti ma collegati, sicché l’impedimento non imputabile di uno dei viaggiatori estingue l’obbligazione anche per gli altri, senza penali di recesso.
Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 2025, n. 9388: la risoluzione per impossibilità sopravvenuta non imputabile dà luogo ai soli obblighi restitutori e non consente la condanna del debitore al risarcimento, che presuppone un inadempimento colpevole.
Rapporti con altre norme
L’art. 1463 c.c. è l’applicazione ai contratti corrispettivi degli artt. 1256 e 1218 c.c.; l’art. 1464 c.c. disciplina l’impossibilità parziale, l’art. 1465 c.c. il passaggio del rischio nei contratti traslativi, nei quali il perimento della cosa già trasferita non libera l’acquirente dal pagamento del prezzo, e l’art. 1466 c.c. i contratti plurilaterali. Le restituzioni seguono gli artt. 2033 e seguenti c.c. La norma va distinta dalla risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) e da quella per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), dove la prestazione resta possibile ma è divenuta sproporzionata. Discipline speciali regolano singoli contratti, come gli artt. 1672 c.c. per l’appalto e il codice del turismo per i pacchetti turistici.
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Inquadramento e ratio
L’art. 1463 c.c. apre la sezione dedicata all’impossibilità sopravvenuta nel capo della risoluzione del contratto e collega la disciplina generale delle obbligazioni a quella dei contratti a prestazioni corrispettive. Secondo l’art. 1256 c.c., l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. Nei contratti di scambio, però, l’estinzione di una sola obbligazione lascerebbe in piedi quella corrispettiva, spezzando il nesso di reciprocità (il sinallagma): la norma impedisce questo esito, facendo venir meno anche la controprestazione.
La ratio è la conservazione dell’equilibrio funzionale del contratto: se una parte non può più ricevere ciò per cui si era obbligata, non deve neppure pagare. Il rischio dell’evento impeditivo resta così a carico del debitore della prestazione divenuta impossibile, che perde il diritto al corrispettivo. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Presupposti dell’effetto risolutivo sono:
L’effetto è duplice. La parte liberata non può pretendere la controprestazione; se l’ha già ricevuta, deve restituirla secondo le norme sulla ripetizione dell’indebito (artt. 2033 e seguenti c.c.). La risoluzione opera di diritto: la sentenza che la riconosce ha natura dichiarativa e non costitutiva. Non spetta alcun risarcimento, mancando un inadempimento imputabile.
Profili applicativi
La giurisprudenza ha esteso l’ambito della norma all’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore: la prestazione resta materialmente eseguibile, ma un evento non imputabile al creditore rende irrealizzabile lo scopo che ne costituiva la causa concreta. Il campo tipico è quello dei contratti turistici e alberghieri, nei quali la malattia o la morte del viaggiatore, o un’epidemia nel luogo di destinazione, vanificano la finalità di vacanza. Restano invece irrilevanti il semplice disinteresse sopravvenuto e i motivi individuali che non abbiano assunto rilievo causale.
Sul piano probatorio, chi invoca l’impossibilità deve dimostrare l’evento, il suo carattere assoluto e definitivo e l’assenza di colpa; l’impedimento prevedibile al momento della stipula, o derivante da un rischio assunto contrattualmente, non libera. Errore frequente è chiedere, insieme alla risoluzione per impossibilità, il risarcimento del danno: le due pretese sono incompatibili, salvo che l’impossibilità sia imputabile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1463 c.c. è l’applicazione ai contratti corrispettivi degli artt. 1256 e 1218 c.c.; l’art. 1464 c.c. disciplina l’impossibilità parziale, l’art. 1465 c.c. il passaggio del rischio nei contratti traslativi, nei quali il perimento della cosa già trasferita non libera l’acquirente dal pagamento del prezzo, e l’art. 1466 c.c. i contratti plurilaterali. Le restituzioni seguono gli artt. 2033 e seguenti c.c. La norma va distinta dalla risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) e da quella per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), dove la prestazione resta possibile ma è divenuta sproporzionata. Discipline speciali regolano singoli contratti, come gli artt. 1672 c.c. per l’appalto e il codice del turismo per i pacchetti turistici.