Art. 1464 c.c. Impossibilità parziale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1464 c.c. disciplina, nei contratti a prestazioni corrispettive, l’ipotesi in cui la prestazione di una parte diventi impossibile solo in parte, per causa non imputabile al debitore. Mentre l’impossibilità totale scioglie di diritto il contratto (art. 1463 c.c.), quella parziale lo lascia in vita e affida alla parte creditrice la scelta tra due rimedi: adeguare la propria controprestazione o liberarsi dal vincolo.
La norma riflette, sul piano del contratto, la regola dell’art. 1258 c.c., per cui il debitore si libera eseguendo la parte di prestazione rimasta possibile. Ne deriva un equilibrio: il debitore non risponde della parte perduta, ma il creditore non è costretto a pagare per intero una prestazione ridotta, né a conservare un rapporto che non gli serve più. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
I presupposti sono un contratto corrispettivo e un’impossibilità sopravvenuta, oggettiva e non imputabile, che incida soltanto su una porzione della prestazione. L’impossibilità parziale si manifesta tipicamente nel deterioramento della cosa dovuta o nella riduzione materiale della prestazione; la giurisprudenza lavoristica vi riconduce anche l’impedimento temporaneo o la parziale inidoneità del lavoratore.
La parte creditrice dispone di due rimedi alternativi:
Il rimedio spetta solo al creditore della prestazione divenuta parzialmente impossibile; il debitore non può invocarlo per sciogliersi dal contratto. Quando la parte perduta investe l’essenza stessa dell’operazione, l’impossibilità parziale è equiparata a quella totale e trova applicazione l’art. 1463 c.c.
Profili applicativi
Le controversie ricorrenti riguardano la vendita di beni il cui oggetto si riduce dopo la stipula (per esempio per un provvedimento urbanistico o per l’accertamento che una porzione non appartiene all’alienante), la locazione di spazi parzialmente sottratti al godimento per factum principis e il rapporto di lavoro. Nel preliminare, il promissario acquirente può chiedere l’esecuzione in forma specifica per la sola porzione residua con riduzione del prezzo, purché il bene conservi struttura e funzione.
Va evitata la sovrapposizione con altri istituti: l’impossibilità prevedibile alla stipula, o derivante da un rischio assunto, non giustifica la riduzione; le misure restrittive dell’emergenza sanitaria, che non hanno inciso sulla struttura dell’immobile locato, non sono state ricondotte dalla Corte a un’impossibilità parziale della prestazione del locatore e non attribuiscono un diritto alla riduzione giudiziale del canone. Spetta a chi invoca la riduzione o il recesso provare l’evento, la sua non imputabilità e, nel caso del recesso, la mancanza di interesse all’adempimento parziale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1464 c.c. costituisce l’applicazione contrattuale dell’art. 1258 c.c. e si colloca accanto all’art. 1463 c.c. (impossibilità totale), all’art. 1465 c.c. (contratti traslativi) e all’art. 1466 c.c. (contratti plurilaterali). Discipline speciali regolano ipotesi affini: l’art. 1492 c.c. per la riduzione del prezzo nella vendita di cose viziate, l’art. 1584 c.c. per la riduzione del canone in caso di riparazioni nella locazione, l’art. 1672 c.c. per l’appalto e l’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato alla sopravvenuta inidoneità del lavoratore.