Art. 1464 c.c. Impossibilità parziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1464 c.c. disciplina, nei contratti a prestazioni corrispettive, l’ipotesi in cui la prestazione di una parte diventi impossibile solo in parte, per causa non imputabile al debitore. Mentre l’impossibilità totale scioglie di diritto il contratto (art. 1463 c.c.), quella parziale lo lascia in vita e affida alla parte creditrice la scelta tra due rimedi: adeguare la propria controprestazione o liberarsi dal vincolo.

La norma riflette, sul piano del contratto, la regola dell’art. 1258 c.c., per cui il debitore si libera eseguendo la parte di prestazione rimasta possibile. Ne deriva un equilibrio: il debitore non risponde della parte perduta, ma il creditore non è costretto a pagare per intero una prestazione ridotta, né a conservare un rapporto che non gli serve più. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

I presupposti sono un contratto corrispettivo e un’impossibilità sopravvenuta, oggettiva e non imputabile, che incida soltanto su una porzione della prestazione. L’impossibilità parziale si manifesta tipicamente nel deterioramento della cosa dovuta o nella riduzione materiale della prestazione; la giurisprudenza lavoristica vi riconduce anche l’impedimento temporaneo o la parziale inidoneità del lavoratore.

La parte creditrice dispone di due rimedi alternativi:

  • riduzione della propria prestazione, in misura corrispondente alla parte divenuta impossibile; la riduzione opera di diritto e richiede l’intervento del giudice solo in caso di contestazione;
  • recesso dal contratto, consentito quando manchi un interesse apprezzabile all’adempimento parziale; l’interesse va valutato in modo oggettivo, avuto riguardo alla funzione economica del contratto.

Il rimedio spetta solo al creditore della prestazione divenuta parzialmente impossibile; il debitore non può invocarlo per sciogliersi dal contratto. Quando la parte perduta investe l’essenza stessa dell’operazione, l’impossibilità parziale è equiparata a quella totale e trova applicazione l’art. 1463 c.c.

Profili applicativi

Le controversie ricorrenti riguardano la vendita di beni il cui oggetto si riduce dopo la stipula (per esempio per un provvedimento urbanistico o per l’accertamento che una porzione non appartiene all’alienante), la locazione di spazi parzialmente sottratti al godimento per factum principis e il rapporto di lavoro. Nel preliminare, il promissario acquirente può chiedere l’esecuzione in forma specifica per la sola porzione residua con riduzione del prezzo, purché il bene conservi struttura e funzione.

Va evitata la sovrapposizione con altri istituti: l’impossibilità prevedibile alla stipula, o derivante da un rischio assunto, non giustifica la riduzione; le misure restrittive dell’emergenza sanitaria, che non hanno inciso sulla struttura dell’immobile locato, non sono state ricondotte dalla Corte a un’impossibilità parziale della prestazione del locatore e non attribuiscono un diritto alla riduzione giudiziale del canone. Spetta a chi invoca la riduzione o il recesso provare l’evento, la sua non imputabilità e, nel caso del recesso, la mancanza di interesse all’adempimento parziale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 27 febbraio 2017, n. 4939: l’impossibilità parziale risolve il contratto solo quando investe l’essenza dell’operazione, privando di utilità significativa la prestazione residua; altrimenti la prestazione parziale libera il debitore e soddisfa il creditore previa riduzione del prezzo, e il promissario acquirente può limitare la domanda ex art. 2932 c.c. alla porzione residua senza incorrere in una domanda nuova.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 aprile 2020, n. 8112: solo il creditore della prestazione divenuta parzialmente impossibile può avvalersi dei rimedi dell’art. 1464 c.c.; legittimo il recesso del conduttore di spazi pubblicitari ridotti da un provvedimento comunale, in mancanza di interesse all’adempimento parziale.
  • Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 1987, n. 6299: il creditore che accetta la prestazione ridotta acquista il diritto di eseguire in misura proporzionalmente ridotta la propria, senza necessità di ricorrere al giudice, il cui intervento serve solo in caso di contestazione.
  • Cassazione civile, sez. II, 12 febbraio 1993, n. 1782: l’art. 1464 c.c. si applica al contratto preliminare, sicché il promissario che agisce ex art. 2932 c.c. può chiedere la riduzione del prezzo di un terreno la cui edificabilità sia stata ridotta da una variante urbanistica.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 28 gennaio 2004, n. 1591: l’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per evento non imputabile al dipendente autorizza il recesso del datore ai sensi dell’art. 1464 c.c. quando manchi un interesse apprezzabile alle prestazioni future, da valutare con giudizio prognostico ex ante.
  • Cassazione civile, sez. II, 27 febbraio 2004, n. 4016: non integra impossibilità parziale sopravvenuta la riduzione dei posti letto autorizzati di una struttura alberghiera dopo la vendita, se l’evento non era imprevedibile alla stipula.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 7 luglio 2025, n. 18535: le misure restrittive dell’emergenza sanitaria rilevano solo sull’imputabilità dell’inadempimento del conduttore e non gli attribuiscono un diritto potestativo alla riduzione giudiziale del canone, poiché il locatore garantisce l’idoneità strutturale dell’immobile e non la proficuità dell’uso.

Rapporti con altre norme

L’art. 1464 c.c. costituisce l’applicazione contrattuale dell’art. 1258 c.c. e si colloca accanto all’art. 1463 c.c. (impossibilità totale), all’art. 1465 c.c. (contratti traslativi) e all’art. 1466 c.c. (contratti plurilaterali). Discipline speciali regolano ipotesi affini: l’art. 1492 c.c. per la riduzione del prezzo nella vendita di cose viziate, l’art. 1584 c.c. per la riduzione del canone in caso di riparazioni nella locazione, l’art. 1672 c.c. per l’appalto e l’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato alla sopravvenuta inidoneità del lavoratore.